Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36582/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Nel giudizio definito con sentenza di applicazione della pena concordata dal Tribunale di Modena, due imputati erano stati ritenuti responsabili di furto aggravato. Con unico atto, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolverli per la ricorrenza di una causa di proscioglimento nel merito. La doglianza era quindi diretta a contestare la mancata verifica di condizioni per il proscioglimento nonostante la scelta del rito concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentita la censura con cui si lamenti l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma 1, c.p.p., poiché con l'accordo sulla pena l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e la qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la norma sul proscioglimento immediato per affermare che, nel rito concordato, non può essere dedotta in cassazione la sola omessa o insufficiente valutazione della possibilità di proscioglimento nel merito, salvo i casi tassativi di impugnabilità previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte lo considera norma speciale che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste; perciò rende inammissibile il ricorso che contesti vizi motivazionali sul tema della responsabilità o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Viene indicato come base processuale per la trattazione senza formalità di procedura e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dalla legge speciale; sono quindi precluse doglianze estranee al catalogo tassativo.
  • Con l'accesso al rito concordato l'imputato rinuncia a contestare le premesse fattuali dell'accusa e la qualificazione giuridica del fatto, sicché non può dedurre in cassazione vizi motivazionali che mirino a riaprire il thema decidendum sulla responsabilità.
  • La censura di mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, proponibile contro la sentenza di patteggiamento quando non si denunci una delle specifiche ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.