Cassazione Penale, Ordinanza n. 36284/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati erano chiamati a rispondere del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 24 febbraio 2026, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale: aveva disapplicato la recidiva contestata a una degli imputati e rideterminato per lei la pena in otto mesi di reclusione, confermando la sentenza nei confronti dell’altro. Con un unico ricorso congiunto, gli imputati hanno denunciato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, chiedendo in sostanza una rivalutazione della pena e degli elementi considerati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la determinazione della pena, fissata nel caso concreto partendo dal minimo edittale, rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione, anche sintetica, fosse sufficiente se riferita ad almeno uno dei criteri dell’art. 133 c.p. La censura non poteva sollecitare in cassazione una nuova valutazione di fatto né la rivalutazione di elementi già esaminati o asseritamente trascurati; il sindacato è consentito soltanto in caso di arbitrio o illogicità. In assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Entrambi erano chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
La disposizione individua il reato contestato agli imputati; la decisione non ne sviluppa l’interpretazione sostanziale.
La determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale - e nel caso di specie la pena è stata determinata muovendo dal minimo edittale - rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
Per determinare la pena entro i limiti edittali, il giudice di merito può motivare anche sinteticamente richiamando la valutazione di uno o più criteri previsti dall’art. 133 c.p.; non è necessario esaminarli tutti.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a tremila euro ciascuno.
Dichiarata l’inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, non risultando assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria, quantificata in 3.000 euro ciascuno.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche sinteticamente attraverso la valutazione di uno o più criteri indicati dall’art. 133 c.p., senza che sia necessario dar conto di tutti i parametri.
- In sede di legittimità, la quantificazione della pena è censurabile soltanto quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; non è consentito ottenere una nuova valutazione in fatto degli elementi già apprezzati dal giudice di merito o di quelli che la parte assume pretermessi.
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