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Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna della Provincia di Catanzaro al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro l’8 gennaio 2025, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato alla Provincia il 5 marzo 2025. Il titolo disponeva il pagamento di € 198.381,97, oltre agli interessi riconosciuti e alle spese del procedimento monitorio. La Provincia non ha provato di avere adempiuto alla decisione giudiziaria e non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo all’ordine giudiziale di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo definitivo e che la Provincia era obbligata a darvi integrale esecuzione, detratte le somme eventualmente già pagate. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Il TAR ha precisato che la penalità è aggiuntiva rispetto agli interessi dovuti in base al titolo, in ragione della sua funzione sanzionatoria. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato e dei titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare un termine, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di determinare una penalità di mora anche nell’ottemperanza relativa a condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rilevante ai fini dell’ammissibilità della penalità di mora nelle controversie aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – decorrenza della penalità di mora

    La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’insediamento del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziario definitivo impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, salvo detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nell’ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria può essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora anche nei confronti dell’amministrazione debitrice, purché non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
  • La penalità di mora ha natura sanzionatoria e, pertanto, può cumularsi con gli interessi legali dovuti in base al titolo esecutivo o alla condanna originaria.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento impartito nella sentenza di ottemperanza e si applica per ogni mese o frazione di mese di ritardo fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un Commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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