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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11298/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per carenza di motivazione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Si sostiene che la Corte territoriale non abbia valutato le concrete condizioni economiche dell'imputato (all'epoca dei fatti appena maggiorenne, privo di occupazione e dipendente dal nucleo familiare) e si sia limitata a osservazioni generiche sul fatto che il padre avesse un reddito, senza verificare la capacità reale del condannato di adempiere l'obbligo risarcitorio entro il termine fissato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata nei limiti del vizio rilevato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice che condiziona la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme risarcitorie è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato e la sua capacità di sostenere l'onere. Poiché la Corte d'appello non ha effettuato tale valutazione, limitandosi a considerazioni generiche, la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame dell'istanza di sospensione condizionale, con l'obbligo per il giudice di fornire adeguata motivazione. La decisione sulle spese della parte civile è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 539, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito al potere di liquidare una provvisionale a favore della parte civile; la Corte ricorda che la subordinazione della sospensione condizionale alla provvisionale richiede una valutazione dell'effettiva capacità del condannato di adempiere.

  • art. 165 cod. pen.

    La norma sulla sospensione condizionale della pena va interpretata in relazione al principio di uguaglianza; il giudice deve valutare se la condizione (es. obbligo risarcitorio) sia ragionevolmente sopportabile dal condannato in base alla sua capacità economica.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale (principio di uguaglianza) che impone un'applicazione della norma penale non discriminatoria in ragione delle condizioni economiche del soggetto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 1975

    Affermato che il giudice è tenuto a valutare la capacità economica del condannato e la concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento, pur nel contesto della legittimità della subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento.

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    Ha stabilito che, quanto agli oneri risarcitori, occorre verificare se la condizione sia ragionevolmente sopportabile dal condannato, considerando capacità economica, entità della somma e altri elementi desumibili dagli atti.

  • Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022

    Ha precisato che il giudice che subordina la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale deve motivare, anche sommariamente, sulle reali condizioni economiche del condannato e sulla sua capacità di effettuare il pagamento entro il termine.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme risarcitorie, il giudice deve valutare e motivare le condizioni economiche del condannato per verificare la sostenibilità dell'onere.
  • La valutazione economica può essere anche sommaria ma non generica: devono emergere elementi concreti (età, occupazione, redditi propri o familiari, carichi familiari, importo da pagare) che consentano di apprezzare la capacità di pagamento.
  • La semplice indicazione della presenza di reddito in capo a un familiare non esonera il giudice dall'accertamento della concreta possibilità dell'imputato di adempiere; il peso dell'onere sul singolo va valutato e motivato.
  • La mancata motivazione su questo punto costituisce vizio che può comportare l'annullamento della decisione e il rinvio per un nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, le parti (difesa e parte civile) dovrebbero allegare o richiedere elementi probatori sulle condizioni economiche del condannato per agevolare l'apprezzamento del giudice e ridurre il rischio di annullamento.

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