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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30741/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia nasce da una transazione collegata al recesso di un socio da una società in accomandita semplice: il socio receduto aveva rinunciato a pretese economiche connesse al rapporto societario e, in cambio, la socia accomandataria si era obbligata a trasferirgli un immobile quale liquidazione della quota. Il trasferimento dell'immobile non era avvenuto spontaneamente; il socio aveva quindi agito in giudizio per ottenerne l'adempimento specifico ex art. 2932 c.c. e, parallelamente, aveva chiesto il risarcimento del danno da ritardo e la declaratoria di inefficacia, verso di lui, di una successiva vendita immobiliare compiuta dalla società a terzi, ritenuta pregiudizievole per la sua garanzia patrimoniale. La Corte d'appello aveva qualificato la domanda come revocatoria ex art. 2901 c.c., ritenendo che il ritardo nell'adempimento avesse inciso sul sinallagma negoziale e avesse fatto venir meno la causa della rinuncia del socio ai canoni e ad altri benefici, con conseguente danno risarcibile. La ricorrente ha censurato tale impostazione con vari motivi, in particolare deducendo: (i) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per avere il giudice d'appello configurato un danno in re ipsa, senza dimostrare il danno-conseguenza; (ii) violazione degli artt. 2285, 2289 e 1453 c.c. per avere ritenuto venuta meno la causa del recesso, nonostante il socio avesse agito per l'adempimento e non per la risoluzione; (iii) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. per l'apoditticità della ricostruzione del sinallagma e della causa del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che il recesso del socio e la correlata rinuncia ai canoni non potevano dirsi privi di causa solo perché l'altra parte aveva adempiuto tardivamente: il creditore, avendo chiesto e ottenuto l'adempimento specifico ex art. 2932 c.c., non poteva poi sostenere che la propria controprestazione fosse venuta meno per difetto di corrispettivo. La risoluzione per inadempimento avrebbe potuto incidere sulla causa dell'accordo, ma nella specie non era stata domandata né ottenuta.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Il conseguimento coattivo del trasferimento promesso mediante sentenza costitutiva esclude che il creditore possa poi sostenere che la propria controprestazione sia priva di causa per mancato corrispettivo.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è stata ritenuta in appello strumentale alla tutela del credito lamentato dal socio, ma la Cassazione ha cassato la ricostruzione del credito presupposto perché basata su un danno e su una perdita di causa non correttamente individuati.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità da inadempimento richiede una corretta individuazione del pregiudizio risarcibile e non può essere fondata su un danno meramente assertivo o in re ipsa.

  • art. 1223 c.c.

    È risarcibile solo il danno-conseguenza causalmente derivato dall'inadempimento, non la mera lesione dell'interesse creditorio.

  • art. 2285 c.c.

    Richiamato per contestare l'affermazione secondo cui il recesso del socio sarebbe venuto meno per effetto dell'inadempimento della controparte.

  • art. 2289 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione della quota del socio receduto e agli effetti dell'accordo transattivo collegato al recesso.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è l'unico rimedio che, se domandato, avrebbe potuto incidere sulla causa dell'accordo; chi ha chiesto l'adempimento non può poi invocare la sopravvenuta perdita di causa del rapporto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile per apparenza quando l'affermazione decisiva, qui la mancanza di sinallagma/cause del recesso, non è sorretta da adeguata argomentazione.

  • art. 40 c.p.

    È stata solo richiamata nel primo motivo, senza che dal testo emergano ulteriori sviluppi decisivi sul suo contenuto applicativo.

Massime di principio

  • Quando il creditore di una prestazione contrattuale agisce per l'adempimento specifico e ottiene coattivamente la prestazione dovuta, non può di regola sostenere che la propria controprestazione o rinuncia sia priva di causa per mancanza del corrispettivo, perché il rapporto non è stato sciolto ma eseguito.
  • La perdita di utilità derivante da un ritardo nell'adempimento può integrare danno risarcibile solo se si dimostra un concreto danno-conseguenza causalmente collegato all'inadempimento; non è sufficiente la sola affermazione della lesione dell'interesse creditorio.
  • La causa di un accordo sinallagmatico collegato al recesso o alla rinuncia di diritti viene meno, in linea di principio, solo se il rapporto è travolto da risoluzione, annullamento, nullità o altra causa di inefficacia, non già quando la prestazione principale sia stata poi eseguita, sia pure coattivamente.
  • La revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza di un credito certo nella sua an e nel suo contenuto giuridicamente apprezzabile; se il credito risarcitorio è costruito su un presupposto giuridico errato, viene meno il fondamento della tutela revocatoria.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando la conclusione decisiva si fonda su un'affermazione apodittica circa il venir meno del sinallagma o della causa, senza spiegare perché l'adempimento giudiziale ottenuto dal creditore dovrebbe travolgere l'efficacia della sua controprestazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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