Cassazione Civile, Ordinanza n. 02831/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una cooperativa sociale aveva intimato a un operatore addetto all'assistenza un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, collegandolo alla scadenza di un appalto per servizi di assistenza domiciliare sociale, alla proroga del servizio con drastica riduzione delle ore richieste e alla conseguente riduzione dell'orario di lavoro del personale. Il lavoratore aveva rifiutato la riduzione dell'orario a 12 ore settimanali. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e le conseguenze economiche ex art. 18 St. lav. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 604/1966 e art. 18 St. lav., sostenendo che al momento del recesso il nuovo appalto non era ancora stato sottoscritto e che quindi la ragione oggettiva era attuale; (2) violazione dell'art. 18, comma 3, St. lav., perché la Corte d'appello aveva disposto la reintegrazione nonostante il lavoratore, già nel ricorso introduttivo, avesse chiesto l'indennità sostitutiva; (3) violazione dell'art. 32, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, per avere considerato come aggiudicazione definitiva un atto che sarebbe stato solo provvisorio; (4) violazione dell'art. 41 Cost., per asserito sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali e utilizzo di fatti sopravvenuti; (5) violazione dell'art. 7, comma 8, l. n. 604/1966, art. 18 St. lav. e artt. 91-92 c.p.c., per non avere valorizzato la mancata comparizione del lavoratore alla procedura conciliativa ai fini dell'indennità e delle spese; (6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima questione; (7) violazione dell'art. 437 c.p.c. per l'acquisizione in appello di documenti relativi a un appalto successivo del 2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi tranne il secondo, che ha accolto. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimità del licenziamento e sulla valutazione dei fatti, perché la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di merito insindacabile in cassazione, verificando l'effettività e la non pretestuosità della ragione organizzativa e il nesso causale tra riduzione dell'attività e recesso. Ha escluso rilievo decisivo alla mancata comparizione del lavoratore alla procedura conciliativa e all'asserito errore sull'acquisizione documentale relativa al 2021. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il lavoratore aveva già chiesto nel ricorso introduttivo l'indennità sostitutiva della reintegra; secondo la giurisprudenza richiamata, tale opzione può essere esercitata anche con l'atto introduttivo ed è un diritto potestativo che rende il rapporto risolto quando manifestata. La sentenza impugnata, negando in modo apodittico tale scelta, non si è uniformata a questi principi. La decisione è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame coerente con il principio affermato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 604/1966
Richiamato come base normativa del giustificato motivo oggettivo; la Corte ribadisce che la legittimità del recesso richiede un effettivo mutamento organizzativo e la soppressione della posizione lavorativa, verificati in concreto.
art. 7 l. n. 604/1966
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla procedura di licenziamento e alla comparizione del lavoratore alla fase conciliativa; la Corte esclude che la mancata comparizione incida sulla quantificazione dell'indennità ex art. 18 St. lav.
art. 18, commi 3, 4 e 7, l. n. 300/1970
"al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto"
L'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra può essere esercitata anche con il ricorso introduttivo; una volta esercitata, è un atto negoziale autonomo e irreversibile che risolve il rapporto. L'indennità del comma 4, richiamata dal comma 7, va commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, senza graduazione per il comportamento delle parti.
art. 32, comma 9, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato per sostenere che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto presuppone la verifica dei requisiti; la Corte non accoglie la censura perché il tema è assorbito dalla valutazione di merito sulla dinamica fattuale.
art. 41 Cost.
La Corte ribadisce che le scelte imprenditoriali non sono sindacabili nei profili di congruità e opportunità, ma resta sindacabile in concreto la veridicità o pretestuosità della ragione addotta a fondamento del licenziamento.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese di lite; la mancata comparizione del lavoratore alla procedura conciliativa non impone la compensazione delle spese, che resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
Come sopra, non impone la compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale della parte, trattandosi di potere discrezionale del giudice.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali o difese non decisive; nel caso la censura è stata respinta.
art. 437 c.p.c.
La dedotta acquisizione di documenti nuovi in appello non è decisiva se i documenti non incidono sull'esito della decisione; in tal caso non determina nullità della sentenza.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge e censura di fatto: quando la doglianza mira a contestare la ricostruzione della vicenda storica o la valutazione delle prove, il sindacato di legittimità resta precluso nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; richiede un fatto accertato e incontestato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione riguarda solo il fatto storico controverso e nei limiti ristretti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice deve verificare, in concreto, l'effettività della ragione organizzativa addotta e il nesso causale tra tale ragione e la soppressione della specifica posizione lavorativa; se la ragione è pretestuosa o il nesso manca, il recesso è illegittimo.
- La scelta imprenditoriale sottostante al giustificato motivo oggettivo non è sindacabile dal giudice nei suoi profili di opportunità o convenienza economica, ma resta sindacabile la veridicità del fatto posto a base del licenziamento e la sua coerenza con l'assetto organizzativo realizzato.
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove o dei fatti storici non integrano violazione di legge, ma attengono al merito e sono estranee al sindacato di legittimità nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- In tema di licenziamento illegittimo con tutela reintegratoria, il lavoratore può chiedere l'indennità sostitutiva della reintegra anche nel ricorso introduttivo; tale scelta è espressione di un diritto potestativo e, una volta comunicata, è irreversibile.
- L'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 St. lav. in caso di reintegrazione è commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, senza graduazioni intermedie per il comportamento delle parti, salvo il limite massimo stabilito dalla norma.
- La mancata partecipazione del lavoratore a una fase conciliativa non incide automaticamente sulla misura dell'indennità risarcitoria né impone la compensazione delle spese, che resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- L'error in procedendo relativo all'acquisizione di documenti nuovi in appello rileva solo se il materiale acquisito è decisivo ai fini della decisione; in difetto di decisività, la censura non conduce alla cassazione della sentenza.
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