Cassazione Civile, Ordinanza n. 16017/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il contribuente ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo la prescrizione quinquennale del credito. In primo grado e poi in appello l’ente riscossore e l’ente impositore hanno sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta da due successive intimazioni di pagamento, risultanti da relative ricevute di notifica. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1219, 2943, 2948 e 2967 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la mera produzione delle ricevute di ritorno per collegarle al credito della cartella contestata, senza che fosse stato depositato il contenuto degli atti notificati; inoltre, ha rilevato che i numeri indicati negli avvisi non coincidevano con quello della cartella, sicché sarebbe spettato al concessionario provare che quelle notifiche riguardassero effettivamente gli atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle notifiche postali di cartelle o atti analoghi, la consegna del plico al domicilio del destinatario e la risultanza dell’avviso di ricevimento fanno presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c.; di conseguenza, se il destinatario contesta che il plico non contenesse l’atto indicato o che contenesse un atto diverso, è lui a dover fornire la prova contraria. Poiché nella fattispecie il ricorrente non ha dimostrato che le notifiche del 2016 e del 2018 non riguardassero le intimazioni di pagamento relative alla cartella opposta, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese nei confronti di Roma Capitale e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti di Ader, costituitasi solo ai fini dell’eventuale udienza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1219 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di costituzione in mora e atti interruttivi.
art. 2943 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’idoneità interruttiva delle notifiche prodotte.
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sul termine prescrizionale quinquennale applicato al credito da sanzioni amministrative.
art. 2967 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ne ha ribadito l’applicazione in combinato con il principio di vicinanza della prova.
art. 1335 c.c.
la Corte ha affermato che la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza in Cassazione.
Massime di principio
- Nelle notifiche eseguite a mezzo posta, l’avviso di ricevimento che attesta la consegna del plico al domicilio del destinatario consente di presumere la conoscenza dell’atto da parte del ricevente.
- Se il destinatario contesta che il plico notificato contenesse l’atto indicato oppure deduce che vi fosse un contenuto diverso, grava su di lui l’onere di fornire la prova contraria.
- In tema di eccezione di prescrizione, quando l’ente produca gli avvisi di ricevimento di atti successivi idonei a interrompere il termine, il destinatario non può limitarsi a rilevare la mancata produzione del contenuto degli atti, ma deve dimostrare l’estraneità di quelle notifiche al credito azionato.
- Il principio di vicinanza della prova opera nel senso di allocare l’onere probatorio sulla parte che è più vicina alla dimostrazione del fatto controverso, qui il destinatario che contesta il contenuto del plico ricevuto.
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