Cassazione Civile, Ordinanza n. 22382/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un correntista deceduto impugnavano la sentenza d'appello che, riformando la decisione di primo grado favorevole al cliente, aveva negato la ripetizione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente per interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto. La Corte d'appello aveva ritenuto non dimostrata la pretesa perché non erano stati prodotti tutti gli estratti conto, ma solo una parte, e perché non risultava provato il pagamento del saldo passivo finale. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 e 61 c.p.c., sostenendo che la mancanza di alcuni estratti conto non impedisse il ricalcolo del dare-avere. Con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 2697, 112, 115, 88, 167 e 345 c.p.c. e 111 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la banca non avesse contestato il pagamento delle somme ma avesse solo eccepito la prescrizione della ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ribadito che, nei rapporti di conto corrente bancario, quando sia stata esclusa la validità delle clausole sugli interessi ultralegali o anatocistici e manchino alcuni estratti conto, il giudice può comunque ricostruire il rapporto limitatamente al periodo documentato, azzerando il saldo iniziale del primo estratto disponibile, purché non vi siano elementi o allegazioni che consentano di stabilire il saldo nel periodo non documentato. Ha inoltre affermato che il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca abbia previamente assolto il proprio onere di specifica allegazione: nella specie, la banca, contestando solo la ripetibilità per intervenuta prescrizione, non aveva negato l'avvenuto pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova; nel rapporto bancario di conto corrente, ciascuna parte deve provare la propria pretesa quando siano formulate domande contrapposte e manchino documenti per l'intero periodo.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto errata la preclusione assoluta al ricalcolo per mancanza di tutti gli estratti conto.
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma elaborazione nel decisum.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al tema della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla valutazione delle difese della banca.
art. 115 c.p.c.
richiamato con riguardo al principio di disponibilità e non contestazione dei fatti allegati.
art. 88 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma portata nel ragionamento decisorio.
art. 167 c.p.c.
richiamato per la necessità di specifica contestazione dei fatti allegati dall'attore.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza sviluppi autonomi nella motivazione della Corte.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giusto processo e alla correttezza del vaglio istruttorio.
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario, la mancanza di una parte degli estratti conto non preclude automaticamente il ricalcolo del saldo: il giudice può determinare il dare e avere dal primo estratto utile in poi, azzerando il saldo iniziale di tale documento, se il periodo intermedio non è ricostruibile con altri elementi o allegazioni.
- Quando siano contestati interessi ultralegali o anatocistici e vi siano domande contrapposte di banca e correntista, ciascuna parte è onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa nei limiti del periodo documentato e di quello non documentato.
- Il principio di non contestazione può operare solo se la parte che lo invoca ha previamente formulato una specifica allegazione del fatto storico rilevante; la mera contestazione della ripetibilità del credito per prescrizione non equivale a contestazione dell'avvenuto pagamento.
- In materia di ripetizione di indebito bancario, la deduzione dell'intervenuta prescrizione da parte della banca presuppone, e non esclude, l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione.
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