Sentenza n. 446/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento della nota del 17.4.2025 (doc.1) con la quale il Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio -S.U.E. del Comune di Forino ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria n.6 del 14.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale recante esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di permesso di costruire per un deposito pertinenziale, nonché previsione del PUC adottato relativa a una strada di collegamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale del 17 aprile 2025 e, in parte qua, la delibera di adozione del PUC che prevedeva una strada di collegamento tra due vie, incidendo sul loro fondo. Hanno dedotto: violazione dell'art. 10, comma 2, della l.r. 16/2004, sostenendo che le misure di salvaguardia, decorrenti dall'adozione del PUC del 30 giugno 2023, fossero divenute inefficaci dopo un anno; violazione degli artt. 11, 42 e 117 Cost., dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e vizi di eccesso di potere, sostenendo che la reiterazione della previsione stradale costituisse un'espropriazione indiretta o di fatto, priva di attuazione e di indennizzo, con svuotamento sine die del diritto di proprietà; violazione dell'art. 3, comma 1, l. 241/1990 e difetto di motivazione, poiché la reiterazione del vincolo avrebbe richiesto una motivazione rafforzata sulla persistenza delle ragioni di interesse pubblico. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile. Quanto alla nota del 17 aprile 2025, ha rilevato che essa non costituiva un provvedimento conclusivo né un parere vincolante idoneo a determinare l'arresto del procedimento, ma un mero atto istruttorio interno, qualificabile come proposta di rigetto indirizzata all'organo competente. La sua natura endoprocedimentale impediva quindi l'insorgenza di un interesse attuale a ricorrere e determinava l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di una condizione dell'azione. Quanto all'impugnazione della delibera di adozione del PUC nella parte relativa alla strada, il TAR ha affermato che l'adozione del PUC produce soltanto l'applicazione automatica delle misure di salvaguardia, mentre le nuove previsioni urbanistiche diventano operative soltanto con l'approvazione del piano e la successiva pubblicazione sul BURC. Le misure di salvaguardia, aventi durata annuale, erano tuttavia divenute inefficaci per il decorso del termine, non essendosi concluso l'iter di approvazione del PUC. Inoltre, in tale fase prodromica, in assenza dell'efficacia della previsione urbanistica, non sussisteva un'immediata compressione delle potenzialità edificatorie idonea a fondare l'interesse alla contestazione giudiziale. L'impugnazione del PUC è stata pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l.r. 16/2004
Le misure di salvaguardia ... hanno durata annuale.
Le misure di salvaguardia decorrono dall'adozione del PUC da parte della Giunta comunale e cessano allo scadere del termine annuale, se nel frattempo il procedimento di approvazione del piano non si è perfezionato.
art. 3, n. 4, Regolamento regionale n. 5/2011
Le misure di salvaguardia decorrono dall’adozione da parte della Giunta comunale del PUC ed hanno durata annuale.
Conferma la decorrenza e la durata annuale delle misure di salvaguardia relative al PUC adottato.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Le misure di salvaguardia si applicano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico ai titoli edilizi non ancora perfezionati, senza necessità di pubblicazione o esecutività del piano.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di reiterazione del vincolo; la sentenza non esamina nel merito tale censura, essendo il ricorso definito per ragioni processuali.
art. 11 Cost.
Indicato dai ricorrenti tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla reiterazione del vincolo; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
art. 42 Cost.
Indicato dai ricorrenti in relazione alla compressione del diritto di proprietà; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 117 Cost.
Indicato dai ricorrenti quale parametro costituzionale; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta espropriazione indiretta e alla compressione del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La nota con cui l'ufficio istruttore esprime un esito negativo dell'istruttoria e prospetta il rigetto di un'istanza, senza costituire il provvedimento conclusivo adottato dall'organo competente, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per carenza di un interesse attuale a ricorrere.
- L'adozione del PUC determina l'applicazione automatica delle misure di salvaguardia ai titoli edilizi non ancora perfezionati, ma non rende immediatamente operative le nuove previsioni urbanistiche, che acquistano efficacia soltanto dopo l'approvazione del piano e la successiva pubblicazione prevista dalla legge.
- Le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del PUC hanno durata annuale; decorso tale termine senza il perfezionamento dell'iter di approvazione del piano, esse divengono inefficaci.
- Quando la previsione urbanistica contenuta in un PUC è ancora in una fase prodromica e non produce un'immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell'area, viene meno l'interesse concreto e attuale alla sua impugnazione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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