Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 400/2023.

Giustizia amministrativa202308356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato integralmente la cartella di pagamento per prescrizione dei crediti relativi a prelievi latte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il produttore agricolo aveva impugnato una cartella di pagamento, notificata nel 2021, relativa a prelievi supplementari sul latte delle annate 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, oltre interessi e oneri di riscossione. Il TAR aveva accolto il motivo di prescrizione dopo che le amministrazioni non avevano adempiuto a un ordine istruttorio volto a documentare gli atti di accertamento, le precedenti cartelle o intimazioni e gli eventuali contenziosi interruttivi. Le amministrazioni hanno appellato deducendo l’erroneità della prescrizione e producendo nuovi documenti. Il produttore ha contestato l’ammissibilità della nuova produzione e ha riproposto i motivi assorbiti: contrasto della pretesa con il diritto europeo; violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973; duplicazione del ruolo; errata quantificazione per mancata imputazione di somme recuperate sui premi PAC; omessa notifica o indicazione degli atti presupposti e illegittima iscrizione nel registro dei debitori; difetto di motivazione della cartella e degli interessi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile la nuova produzione documentale solo quanto alle sentenze del TAR Lazio attestanti giudicati rilevanti, escludendo gli altri documenti perché non prodotti in primo grado nonostante l’ordine istruttorio. Ha ritenuto applicabile al capitale la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. e agli interessi quella quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; ha escluso l’applicabilità del termine quadriennale dell’art. 3 reg. CE n. 2988/95. Per le annate 1995/1996 e 1996/1997 il giudicato formatosi in un giudizio promosso dal primo acquirente non ha interrotto la prescrizione nei confronti del produttore, poiché quella stessa pronuncia aveva escluso il rapporto di solidarietà tra primo acquirente e produttore. Per l’annata 1997/1998, invece, il giudizio instaurato nel 2000 e concluso nel 2013, nel quale risultava costituita l’amministrazione, ha prodotto l’interruzione permanente della prescrizione del capitale; sono rimasti prescritti gli interessi anteriori al quinquennio dalla notifica della cartella, calcolato tenendo conto delle sospensioni normative. I motivi riproposti dal produttore sono stati respinti: la dedotta violazione del diritto europeo non poteva essere fatta valere contro l’atto successivo, essendosi consolidato l’atto presupposto; il credito non aveva natura tributaria e l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non introduceva decadenze sostanziali; l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti non comportava duplicazione della riscossione; il debitore non aveva provato pagamenti o recuperi sui premi PAC; la cartella era sufficientemente motivata e indicava il titolo e il calcolo degli interessi. L’appello è stato quindi parzialmente accolto: la sentenza del TAR è stata riformata e la cartella annullata soltanto per le somme prescritte, con obbligo di ricalcolo. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Limita la produzione di nuovi documenti in appello; il limite non impedisce l’acquisizione di documenti necessari all’accertamento del giudicato esterno.

  • art. 106 c.p.a.

    Rileva quale rimedio revocatorio in caso di contrasto tra giudicati, giustificando l’ammissione in appello dei documenti attestanti un giudicato.

  • art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Il rischio di contrasto tra giudicati giustifica l’ammissione dei documenti relativi al giudicato esterno.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito relativo ai prelievi latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4), c.c.

    Gli interessi sul credito si prescrivono nel termine quinquennale.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La costituzione dell’amministrazione nel giudizio promosso dal debitore, quale manifestazione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo, interrompe la prescrizione con effetti permanenti.

  • art. 1310 c.c.

    In via generale, l’atto interruttivo compiuto nei confronti di un condebitore solidale produce effetti anche verso gli altri; tale regola non opera quando il giudicato abbia escluso proprio l’esistenza della solidarietà.

  • art. 3 reg. CE n. 2988/95

    Prevede un termine di prescrizione per le azioni giudiziarie e non per il credito; il termine quadriennale costituisce inoltre un termine minimo derogabile dagli Stati membri mediante termini più lunghi.

  • art. 1, comma 15, d.l. n. 43/1999

    La pronuncia del TAR Lazio aveva escluso, per le annate considerate, il rapporto di solidarietà tra primo acquirente e produttore previsto dalla disposizione.

  • art. 8 quinquies, commi 10 e seguenti, d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009

    Prevede una sospensione ex lege della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019, da considerare nel calcolo del quinquennio.

  • art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche

    Prevede la sospensione normativa collegata all’emergenza COVID-19 dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, rilevante nel calcolo della prescrizione.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Non introduce, per il credito relativo ai prelievi latte, una decadenza sostanziale né una rinuncia dello Stato al recupero dopo il termine previsto, poiché il credito non ha natura tributaria.

  • art. 8-ter, commi 1 e 2, l. n. 33/2009

    L’equiparazione dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti all’iscrizione a ruolo non implica una duplicazione della riscossione.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre i motivi assorbiti in primo grado, esaminati dal giudice d’appello dopo il parziale accoglimento dell’appello.

Massime di principio

  • La produzione documentale in appello da parte di chi non abbia adempiuto a uno specifico ordine istruttorio del primo giudice è, in linea di principio, inammissibile; devono tuttavia essere sempre ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato, perché il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati.
  • Il credito relativo ai prelievi supplementari sul latte è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine quadriennale previsto dall’art. 3 reg. CE n. 2988/95 riguarda le azioni giudiziarie e non il credito, e costituisce comunque un termine minimo.
  • La costituzione dell’amministrazione nel giudizio promosso dal debitore per ottenere l’accertamento negativo del credito interrompe la prescrizione con effetti permanenti ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.
  • L’effetto interruttivo dell’atto compiuto nei confronti di un condebitore solidale può estendersi agli altri condebitori, ma non può essere riconosciuto quando il giudicato relativo al giudizio promosso dal primo condebitore abbia escluso l’esistenza stessa del rapporto di solidarietà.
  • Quando il credito è parzialmente prescritto, il giudice può annullare soltanto in parte la cartella di pagamento e imporre all’amministrazione il ricalcolo delle somme ancora dovute, distinguendo capitale e interessi secondo i rispettivi termini prescrizionali.
  • La violazione del diritto europeo determina la nullità soltanto quando il provvedimento sia fondato su una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto dell’Unione; negli altri casi il vizio comporta annullabilità e non può essere dedotto contro un atto successivo quando l’atto presupposto si sia consolidato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.