Sentenza n. 1847/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso documentale presentata il 14 marzo 2026 per ottenere la documentazione relativa al debito del Sindaco e al pignoramento della sua indennità presso il Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, consigliere comunale e capogruppo dell'opposizione, ha chiesto la documentazione relativa al debito del Sindaco e al pignoramento presso terzi dell'indennità dovutagli dal Comune, dichiarando di voler esercitare la funzione di controllo sulla gestione finanziaria comunale. Impugnato il silenzio-rigetto, ha contestato che fosse tenuto a notificare il ricorso al Sindaco, poiché il Comune non aveva individuato né coinvolto il controinteressato nel procedimento di accesso. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al controinteressato e per invalidità della notifica del ricorso all'ente; ha inoltre sostenuto l'infondatezza della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di omessa notificazione al controinteressato e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito il diritto all'accesso né la contestata invalidità della notifica al Comune. Il Sindaco era stato espressamente individuato nell'istanza e i documenti richiesti lo riguardavano direttamente; era quindi controinteressato in senso formale e sostanziale e il ricorrente avrebbe dovuto notificargli il ricorso, indipendentemente dall'omessa attivazione procedimentale del Comune. Il Tribunale distingue tale ipotesi da quella in cui l'istante non abbia individuato il controinteressato: in quest'ultimo caso l'omissione amministrativa non rende inammissibile il ricorso e il giudice deve integrare il contraddittorio. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Ai sensi dell’articolo 116, co. 1, c.p.a., il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Nel rito in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato; l'omissione comporta l'inammissibilità quando l'istante aveva già individuato nell'istanza il controinteressato.
art. 22, comma 1, lettera c), l. 241/1990
L’articolo 22, co. 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 definisce controinteressati all’accesso “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.”
È controinteressato il soggetto la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall'ostensione. Nel caso deciso, il Sindaco rientrava in tale nozione perché i documenti richiesti riguardavano la sua posizione debitoria e il pignoramento della sua indennità.
art. 3 d.P.R. 184/2006
L’articolo 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, impone alla pubblica amministrazione alla quale è indirizzata la richiesta di accesso di individuare eventuali soggetti controinteressati e di comunicare loro una copia della richiesta, consentendone, in tal modo, la partecipazione procedimentale.
L'individuazione e la comunicazione ai controinteressati nel procedimento di accesso competono all'amministrazione, non all'istante; ciò, tuttavia, non esonera l'istante dall'onere di notificare il ricorso quando abbia espressamente individuato il controinteressato nella propria richiesta.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Deve, perciò, ritenersi che la mancata notificazione del ricorso al controinteressato nominativamente indicato nell’istanza di accesso ed al quale si riferiscono i documenti richiesti renda inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di accesso, espresso o tacito, ai sensi dell’articolo 41, co.2, c.p.a., applicabile al rito speciale per l’accesso in virtù della sua struttura impugnatoria, già affermata dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 24 giugno 1999 (Tar Abruzzo, I, 15 dicembre 2025, n.555, confermata in appello da Cons. Stato, IV, 13 luglio 2026, n.5600; Tar Sicilia, Catania, I, 2 luglio 2021, n. 2170).
L'onere di notificazione previsto per il giudizio impugnatorio si applica al rito speciale in materia di accesso: se il ricorrente omette di notificare il ricorso al controinteressato espressamente nominato nell'istanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, se l'istante ha espressamente individuato nella richiesta un soggetto controinteressato e i documenti richiesti lo riguardano, il ricorrente deve notificargli il ricorso contro il diniego, anche se l'amministrazione non lo ha coinvolto nel procedimento; l'omissione rende il ricorso inammissibile.
- Se invece il controinteressato non è stato individuato dall'istante e l'amministrazione ha omesso di coinvolgerlo nel procedimento, la mancata notificazione del ricorso a tale soggetto non determina di per sé l'inammissibilità: spetta al giudice disporre l'integrazione del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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