Sentenza del 05/10/2016 n. 19893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, sostenendo che la mancata preventiva comunicazione delle irregolarità, prevista dal D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, e dalla L. n. 212/2000, art. 6, comma 5, determinasse la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella. La pretesa riguardava imposte dichiarate ma non versate, oltre a sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Equitalia Gerit S.p.a., anche perché non risultava provata la regolare notifica del ricorso e perché le contestazioni riguardavano il merito del credito tributario, con legittimazione passiva dell’ente creditore. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la comunicazione preventiva non è necessaria quando la cartella deriva dal mancato pagamento di somme indicate dallo stesso contribuente in dichiarazione o da una semplice divergenza tra somme dichiarate e versate. L’omissione della comunicazione di irregolarità, inoltre, non comporta automaticamente la nullità della cartella; il contraddittorio preventivo è obbligatorio e sanzionato con la nullità soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non dimostrata nel caso concreto. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La comunicazione dell’esito della liquidazione è prevista "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".
La comunicazione preventiva è richiesta quando il controllo automatizzato rileva errori o risultati diversi da quelli dichiarati. Non è invece necessariamente dovuta quando l’Amministrazione riscuote somme esposte dal contribuente nella dichiarazione ma non versate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-bis
Costituisce la base normativa della cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Il contraddittorio preventivo è richiesto quando "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
L’invito bonario è obbligatorio, con conseguenze di nullità in caso di omissione, soltanto quando emergano incertezze rilevanti e non per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione delle norme tributarie richiamate.
Massime di principio
- Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere legittima anche senza preventiva comunicazione di irregolarità quando richiede il pagamento di somme già dichiarate dal contribuente ma non versate.
- La mancata comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se il controllo abbia evidenziato effettive incertezze o errori rilevanti nella dichiarazione.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente opera soprattutto nei casi in cui vi siano aspetti interpretativi o sostanziali controversi, non nei semplici controlli documentali e aritmetici dei dati dichiarati.
- Quando la contestazione riguarda l’esistenza o la correttezza del credito tributario, il soggetto principalmente legittimato a resistere è l’ente titolare del credito, non il concessionario della riscossione.
- Per contestare efficacemente una cartella fondata su controllo automatizzato, è opportuno dimostrare concretamente quali errori o incertezze rilevanti avrebbero richiesto il preventivo contraddittorio.
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