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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19856/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva promosso due distinti giudizi di impugnazione: uno contro una delibera antecedente con cui erano stati approvati lavori straordinari e un altro contro la delibera successiva del 23 novembre 2012, con cui era stato approvato il preventivo di spesa relativo a quei lavori. La controversia decisa riguardava solo la seconda delibera. Il ricorrente sosteneva che essa dovesse essere dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto e contrarietà a norme imperative, poiché inserita nel medesimo iter decisionale della precedente deliberazione sui lavori, e contestava inoltre il mancato esame di documenti sopravvenuti, la mancata rimessione della causa sul ruolo, il mancato esame della richiesta di riunione e la condanna alle spese. La Corte d'appello aveva però ritenuto che i vizi denunciati riguardassero non la delibera del 23 novembre 2012, ma quella precedente di approvazione dei lavori, e che un eventuale annullamento della seconda non avrebbe travolto la prima. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, evidenziando anche il difetto di interesse ad agire e la natura ordinatoria e insindacabile della decisione sulla riunione dei procedimenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione della delibera condominiale del 23 novembre 2012. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la delibera impugnata non era viziata in sé, ma era stata censurata solo per vizi riferiti alla precedente delibera di approvazione dei lavori straordinari; da ciò derivava anche l'assenza di un concreto interesse ad agire sulla sola delibera del preventivo. Ha inoltre affermato che non sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. e che la scelta di riunire o meno i procedimenti attiene al potere ordinatorio del giudice ed è insuscettibile di impugnazione. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato respinto perché la soccombenza del ricorrente giustificava la condanna. Sono state poste a carico del ricorrente anche le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per sostenere la dedotta illiceità dell'oggetto e la contrarietà a norme imperative, ma la Corte esclude la nullità della delibera impugnata perché i vizi riguardavano un atto diverso e precedente.

  • art. 1345 c.c.

    invocato dal ricorrente per la illiceità della causa/motivo, ma non ritenuto applicabile alla delibera impugnata, priva di vizi propri.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato quale parametro di liceità dell'oggetto, senza che la Corte ravvisasse un vizio della delibera oggetto di causa.

  • art. 1418 c.c.

    invocato come norma generale di nullità, ma escluso in concreto perché la deliberazione contestata non presentava nullità propria.

  • art. 190 c.p.c.

    menzionato con riferimento ai termini concessi per le conclusioni e alla richiesta di rimessione sul ruolo, ritenuta però priva di specificità e irrilevante ai fini decisori.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di sospensione in attesa dell'esito dell'altro giudizio; la Corte ne esclude l'applicabilità, perché la questione principale riguardava un diverso provvedimento assembleare.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una delibera condominiale deve colpire vizi propri della delibera stessa: se i motivi riguardano esclusivamente una precedente deliberazione, la caducazione dell'atto impugnato non può essere dichiarata per derivazione automatica, salvo che ne dipenda in modo diretto e necessario.
  • Per impugnare una delibera è necessario un interesse concreto e attuale alla sua caducazione; manca l'interesse ad agire quando dalla pronuncia richiesta non possa derivare un'utilità effettiva per l'impugnante.
  • La sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone una vera pregiudizialità tecnica tra cause, non essendo sufficiente la mera connessione tra procedimenti o la pendenza di un giudizio relativo ad un atto diverso.
  • La decisione del giudice sulla riunione di procedimenti è espressione di potere ordinatorio e, come tale, non è autonomamente impugnabile; è parimenti inammissibile censurare la mancata pronuncia sulla riunione senza allegare specificamente il pregiudizio processuale concreto.
  • La censura di un error in procedendo richiede specificità: non basta denunciare la violazione di una regola processuale, ma occorre indicare quale fatto rilevante non sarebbe stato esaminato e quale incidenza concreta avrebbe avuto la norma sulla decisione.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza, sicché la parte che perde il giudizio può essere legittimamente onerata delle spese del grado e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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