Cassazione Civile, Ordinanza n. 25986/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di pagamento emessi per COSAP relativo all'anno 2006, riferiti all'occupazione di suolo pubblico con cassonetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani collocati su strade comunali. La società che gestiva il servizio di raccolta rifiuti aveva agito per l'accertamento negativo del credito, sostenendo di non dovere il canone perché il rapporto con il Comune doveva qualificarsi come concessione e non appalto, con conseguente applicabilità dell'esenzione prevista per le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici quando sia prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione. Deduceva inoltre che la proprietà/gestione dei cassonetti e l'obbligo di restituzione alla cessazione del rapporto escludessero il presupposto impositivo, che la normativa di settore e le direttive sugli appalti e concessioni imponevano la qualificazione concessoria del rapporto, che il posizionamento dei cassonetti era effettuato nell'interesse pubblico e come mero sostituto del Comune, che alcune strade non incluse nell'elenco regolamentare dovevano considerarsi esenti, e che, conseguentemente, erano errate anche le statuizioni sulle spese. La controparte resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per la fattispecie, rileva la disciplina del d.lgs. n. 507/1993 e che il COSAP è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'obbligo di pagamento, la distinzione invocata tra appalto e concessione, perché la ricorrente non rientrava tra i soggetti esenti di cui all'art. 49, lett. a), e non ricorreva neppure l'esenzione di cui alla lett. e), mancando una previsione di devoluzione gratuita degli impianti al Comune alla fine del rapporto. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui anche la società concessionaria/appaltatrice del servizio rifiuti è tenuta al canone per l'occupazione derivante dai cassonetti. Ha inoltre escluso che l'inserimento o meno di alcune vie nell'elenco regolamentare potesse incidere sul presupposto impositivo, trattandosi al più di classificazione tariffaria, e ha confermato la condanna alle spese, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Norma di esenzione di stretta interpretazione, non applicabile al gestore del servizio rifiuti perché non rientrante tra i soggetti indicati dalla disposizione.
art. 49, lett. e), d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Esenzione per occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici solo se sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione; nel caso concreto tale previsione mancava perché era prevista soltanto la riconsegna dei beni.
artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Costituiscono il presupposto normativo del prelievo sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; il canone/tassa è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Il COSAP è un prelievo alternativo alla Tosap e, se istituito dal regolamento comunale, è dovuto dal titolare della concessione.
art. 51 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Richiamato per la pretesa abolizione della Tosap, poi superata dalla successiva abrogazione della norma abrogatrice.
art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998 n. 448
Ha abrogato la disposizione dell'art. 51 del d.lgs. n. 446/1997, con la conseguenza che la Tosap è rimasta in vigore come prelievo alternativo al COSAP.
artt. 202, comma 4, e 204, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Richiamati dalla ricorrente come previsioni di restituzione dei cassonetti al termine del rapporto; la Corte li considera irrilevanti ai fini dell'esenzione in mancanza della devoluzione gratuita pattizia richiesta dalla norma tributaria.
art. 113, comma 9, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di trasferimento/restituzione dei beni; la Corte non gli attribuisce rilievo decisivo ai fini del canone.
art. 366, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel controricorso ai fini delle comunicazioni di cancelleria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le censure di violazione di legge e omesso esame dedotte nei motivi di ricorso.
art. 381-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime del COSAP/TOSAP, il soggetto passivo è in via principale il titolare della concessione o dell'autorizzazione; solo in mancanza, l'obbligo ricade sull'occupante di fatto, con funzione residuale di quest'ultima ipotesi.
- Le esenzioni dal canone per occupazioni con impianti destinati a servizi pubblici sono di stretta interpretazione e richiedono una previsione espressa di devoluzione gratuita degli impianti all'ente pubblico alla cessazione della concessione; la mera riconsegna dei beni non è sufficiente.
- La qualificazione del rapporto come appalto o concessione non è decisiva, di per sé, a escludere il canone quando l'occupazione del suolo pubblico sia effettivamente riferibile al soggetto gestore del servizio e non all'ente locale.
- L'inserimento di vie o aree in un elenco regolamentare può avere funzione meramente classificatoria e tariffaria; non incide sul presupposto legale del prelievo né comporta automaticamente l'esenzione delle aree non elencate.
- Chi deduce l'esenzione tributaria deve dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa; in difetto, la pretesa impositiva va confermata.
- La soccombenza sul merito della domanda comporta corretta statuizione sulle spese anche nel giudizio di legittimità, oltre all'applicazione del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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