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Ordinanza

Ordinanza n. 1008/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Genova 3 dicembre 2025, n. 618639, di autorizzazione al Dott. Carlo Pittaluga, in qualità di rappresentante legale della Società Nuovo Lido El Fra s.r.l., ad organizzare e svolgere attività di trattenimenti danzanti e/o di pubblico spettacolo, all’aperto e al chiuso, presso il locale sito in Corso Italia 15 V R per una capienza massima di 400 persone, nonché i relativi nulla osta acustici (14.11.2024 e 12.2.2026), formatisi in relazione alla presentazione di due SCIA finalizzate ad esercire, all’interno dei locali di Corso Italia 15 V rosso, destinati, in principalità, alla ristorazione, anche l’attività di discoteca dalle ore 21:00 alle ore 4,00.

Giustizia amministrativa202600342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale allo svolgimento di trattenimenti danzanti e attività di pubblico spettacolo, con relativi nulla osta acustici e SCIA per attività di discoteca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione del Comune di Genova del 3 dicembre 2025, relativa allo svolgimento di attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo, all'aperto e al chiuso, presso un locale destinato principalmente alla ristorazione, nonché i relativi nulla osta acustici e le SCIA concernenti l'esercizio dell'attività di discoteca nelle ore notturne. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza del 9 giugno 2026, il TAR ha disposto una verificazione, incaricando un verificatore di depositare la relazione conclusiva, con le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, entro trenta giorni dall'inizio delle operazioni peritali e comunque entro il 30 settembre 2026. Il verificatore ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine decorrente dall'inizio delle operazioni, chiedendo una proroga al 25 settembre 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta del verificatore, ritenendo superfluo il rispetto del termine di trenta giorni dall'inizio delle operazioni peritali, purché sia rispettato il termine finale del 30 settembre 2026 per il deposito della relazione conclusiva, unitamente alla nota delle spese e delle competenze. L'ordinanza non decide i motivi di illegittimità dedotti contro l'autorizzazione, i nulla osta acustici o le SCIA e non anticipa la decisione sul merito della controversia.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo abbia disposto una verificazione fissando sia un termine decorrente dall'inizio delle operazioni peritali sia un termine finale, può ritenere superfluo il primo termine e autorizzarne la proroga, mantenendo fermo il termine finale stabilito per il deposito della relazione conclusiva.
  • In un'ordinanza istruttoria relativa alla proroga del termine assegnato al verificatore, il giudice non definisce le questioni di legittimità concernenti gli atti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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