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Ordinanza

Ordinanza n. 1023/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale depositata in data 10/9/2019 n. 4478.

Giustizia amministrativa202506756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Campania n. 4478 del 10 settembre 2019, quanto al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4478 del 10 settembre 2019, lamentando l'omesso pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, delle spese di lite liquidate nella pronuncia, dei relativi accessori di legge e interessi legali, nonché dell'importo di 13,23 euro sostenuto per la notificazione della sentenza. Nel corso della precedente fase di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta, in sostituzione dell'amministrazione resistente, per l'ipotesi di mancata esecuzione. Il TAR ha quindi rilevato che le questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione successivamente insorte devono essere proposte, nei confronti dell'attività o dell'inerzia del commissario, mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, quale reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il giudice ha inoltre rilevato l'applicabilità della sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, per i giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi allo stato sui profili processuali, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta escluda la possibilità di imputare direttamente all'amministrazione le successive omissioni esecutive e che tali questioni debbano essere trattate come reclamo interno al giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia applicato la sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, ritenendo che il riferimento ai "giudizi di ottemperanza" comprenda anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o inesatta esecuzione. La sospensione è stata disposta sino alla scadenza del biennio previsto dalla norma, con onere dell'eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta quando l'amministrazione non abbia dato attuazione alla decisione, sia per inerzia sia per comportamento sostanzialmente elusivo; la responsabilità primaria dell'ottemperanza grava sull'amministrazione, salvo la sua sostituzione mediante commissario ad acta.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta comporta la sostituzione dell'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    Gli atti e le omissioni del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza entro sessanta giorni; tali questioni costituiscono una fase interna al medesimo giudizio.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio nei casi previsti dalla legge.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione introduce una sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi alle somme cui si riferisce la legge, comprendendo anche le fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies della l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito dell'ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive omissioni o inesattezze esecutive non sono imputabili direttamente all'amministrazione, ma devono essere contestate mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a.
  • Il giudice può interpretare un ricorso formalmente proposto come nuovo giudizio di ottemperanza quale reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario ad acta, in applicazione del principio di conservazione degli atti e dei mezzi processuali, quando la contestazione riguarda l'esecuzione del medesimo giudicato.
  • La sospensione automatica prevista dalla legge per i giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
  • Quando una causa di sospensione automatica incide sul giudizio di ottemperanza, il giudice può sospendere il processo senza definire, allo stato, le questioni di rito, di merito e sulle spese, rimettendone l'esame alla prosecuzione del giudizio dopo la riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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