Cassazione Penale, Sentenza n. 32381/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione a tre sentenze irrevocabili di condanna per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relative a condotte di cessione o commercializzazione di sostanze stupefacenti commesse a Roma nel 2018, 2019 e tra agosto e settembre 2020. Il ricorrente, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ha sostenuto che l'ordinanza avesse erroneamente confuso il medesimo disegno criminoso con l'abitualità criminosa e fosse carente o contraddittoria nella motivazione. Ha indicato quali indici della continuazione la relativa prossimità temporale dei fatti, l'omogeneità dei reati, l'identità del luogo, la presenza di un medesimo concorrente in due episodi, l'analogia delle modalità operative e la sistematicità dell'attività criminosa. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che i fatti fossero autonomi, privi di collegamenti organizzativi e soggettivi, caratterizzati da diversi concorrenti, differenti modalità e sostanze, e non riconducibili a un programma criminoso unitario già concepito al momento del primo reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, osservando che i reati erano stati commessi nell'arco di quasi due anni, con differenze nella tipologia e quantità delle sostanze e nei soggetti concorrenti. La comune qualificazione giuridica e l'identità del luogo di commissione non sono state considerate sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unitario. Secondo la Corte, la reiterazione di condotte di cessione di stupefacenti può esprimere una stabile inclinazione criminosa o uno stile di vita, ma non prova di per sé che, al momento del primo reato, le condotte successive fossero già programmate almeno nelle linee essenziali. Il ricorso è stato inoltre ritenuto volto a ottenere una non consentita rilettura degli elementi di fatto e dei criteri valutativi adottati dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma incriminatrice delle condotte relative alle sostanze stupefacenti costituisce il titolo dei reati oggetto delle sentenze irrevocabili considerate nella richiesta di continuazione.
art. 81, comma secondo, c.p.
La continuazione richiede che più violazioni siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, caratterizzato dall'ideazione anticipata delle condotte almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente una generica inclinazione a commettere reati dello stesso tipo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorso è stato proposto denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ma le censure sono state ritenute infondate e dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta non solo degli indici sintomatici, ma anche della circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La mera contiguità cronologica, l'identità del titolo di reato e la coincidenza del luogo di commissione non dimostrano da soli il medesimo disegno criminoso, potendo essere indicativi di abitualità criminosa o di sistematica consumazione degli illeciti in relazione a opportunità contingenti.
- La reiterazione di reati della stessa specie, anche quando riconducibile a un generico programma di attività delittuosa, non equivale all'unitaria e anticipata ideazione di più condotte già presenti nella mente dell'autore.
- Il programma di vita delinquenziale, consistente nell'opzione per la commissione di un numero non predeterminato di reati secondo le occasioni concrete, deve essere distinto dal medesimo disegno criminoso richiesto dalla continuazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire ai criteri valutativi motivatamente adottati dal giudice dell'esecuzione una diversa lettura degli elementi di fatto ritenuta più favorevole al condannato.
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