Cassazione Penale, Sentenza n. 40476/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e inammissibile il ricorso, ritenendo che l'appello fosse originariamente inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca; tale inammissibilità originaria produce l'effetto di irrevocabilità della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14/10/2015 che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30/05/2002, n.115 (fatto commesso a Napoli il 28/03/2012). Il ricorrente deduceva che il reato era prescritto e contestava l'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente era stato dichiarato responsabile; la prescrizione come causa di non punibilità può essere rilevata ma non può essere efficacemente introdotta quando l'impugnazione è originariamente inammissibile
Codice di procedura penale
Disciplina le cause di non punibilità (es. prescrizione). La Corte evidenzia che, pur potendo le cause di non punibilità essere rilevate d'ufficio, tale possibilità è preclusa quando la sentenza diventa irrevocabile per inammissibilità originaria dell'impugnazione
Codice di procedura penale
Regola il principio devolutivo e la preclusione tra gradi di giudizio; la preclusione può essere mitigata in appello nei limiti previsti dalla norma, ma non è efficace contro l'inammissibilità originaria che determina irrevocabilità
Codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione di decidere questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, incluse le cause di non punibilità, ma non può sanare l'inammissibilità originaria dell'impugnazione che ha già determinato l'irrevocabilità
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n.186
Fornisce orientamenti sulla legittimità della condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte territoriale ha ritenuto di irrogare la sommaria misura di euro 3.000,00 nonostante non emergessero elementi di assoluta colpa grave del ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione
Sez.1, n.41088 del 06/06/2012 (Ahmetovic); Sez.3, n.2448 del 18/01/2000 (Levatino); Sez. U, n.15 (4) del 30/06/1999 (Piepoli)
Costante indirizzo che distingue il giudicato (effetto sostanziale, incontrovertibilità esterna del risultato) dalla preclusione (effetto processuale interno), e che riconosce che l'inammissibilità originaria del gravame può tradursi nell'effetto di giudicato
Massime di principio
- Occorre distinguere sempre tra giudicato e preclusione: la preclusione vale internamente nel processo e può essere mitigata in alcuni casi, mentre il giudicato produce effetti esterni e garantisce l'irrevocabilità di un bene della vita.
- Se l'impugnazione è originariamente inammissibile (es. per genericità intrinseca o estrinseca dei motivi), tale inammissibilità può produrre l'effetto di irrevocabilità della sentenza impugnata, impedendo di fatto la rilevazione successiva di cause di non punibilità come la prescrizione.
- Se l'inammissibilità è sopravvenuta (non originaria), gli effetti sono diversi e non determinano automaticamente il giudicato; in tali casi possono restare possibili altri rimedi o riesami delle questioni dedotte.
- Per evitare l'inammissibilità originaria è essenziale formulare motivi di appello chiari, specifici e completi, e dedurre tempestivamente le cause di non punibilità rilevabili.
- La Corte può comunque decidere d'ufficio alcune questioni in Cassazione (art. 609 c.2 c.p.p.), ma non può sanare un'appello che sia stato originariamente inammissibile; dunque la regolarità dell'impugnazione è cruciale.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40457/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →