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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava la cartella di pagamento di Euro 1.141,72 per ICI 2006 deducendo difetto di notifica e di sottoscrizione del ruolo. In primo grado il ricorso fu accolto. In appello Riscossione Sicilia ottenne l'accoglimento: la CTR ritenne valida la notifica sulla base dell'originale della relata prodotto dall'agente della riscossione e respinse l'eccezione sul difetto di sottoscrizione del ruolo ritenendo che la ricorrente non avesse fornito prova. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del quinto motivo (sulle spese in favore del Comune) e il rigetto degli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati o inammissibili e ha accolto il quinto motivo: ha cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese del primo grado in favore del Comune di Siracusa (poiché il Comune non aveva impugnato la sentenza di primo grado e il relativo regolamento delle spese era quindi passato in giudicato nei suoi confronti). Nessun rinvio è stato disposto; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Rinvio alle norme sulle notificazioni e richiamo al sistema di sanatoria per raggiungimento dello scopo; la nullità della notifica della cartella può essere sanata se la cartella è tempestivamente impugnata (art. 156 c.p.c. applicabile per raggiungimento dello scopo).

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato dall'art.26 DPR 602/1973 per le regole di notificazione; contribuisce al riferimento alle norme civili sulle notificazioni applicabili alla cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo: una nullità di notifica è sanata se l'obiettivo della notifica è comunque conseguito e la parte ha tempestivamente impugnato.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, in assenza di elementi specifici concreti, opera la presunzione di legittimità dell'atto e spetta al contribuente fornire la prova contraria circa l'origine o la sottoscrizione del ruolo.

  • D.P.R. n. 43 del 1988

    Riferimento normativo sul ruolo; la Corte osserva che la mancata sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente sanzione o invalidità se non prevista, e vale la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo emittente.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2

    Richiamato in relazione agli obblighi di prova e alle attestazioni documentali; la Corte sottolinea che la prova della regolare notifica gravava sull'agente della riscossione ma il ricorso per cassazione non ha valorizzato correttamente le deduzioni svolte in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Richiamato nel contesto delle regole sulla relata di notificazione; la Corte ha valutato la questione alla luce delle norme processuali sulle notifiche.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Norma sulla liquidazione delle spese di giudizio; la censura relativa al calcolo del valore della causa è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • D.M. 55 del 2014, art. 5, comma 4

    Stabilisce il criterio di determinazione del valore della controversia in giudizio tributario; la ricorrente non ha fornito dati per ricostruire l'importo della controversia e quindi il motivo è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2

    Richiamato in combinato disposto con le norme sul valore e sulle spese nei giudizi tributari; la mancata specificazione del valore della controversia ha reso il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 329

    Richiamati in relazione ai principi processuali e alla condanna alle spese; in particolare il principio per cui la sentenza passata in giudicato nei confronti di una parte non può essere riformata in favore di quella stessa parte in appello.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21 octies

    Richiamata per il principio di irrilevanza dei vizi formali in atti a contenuto vincolato; la Corte evidenzia che nei ruoli, per la natura vincolata, i vizi formali non producono automaticamente invalidità.

Massime di principio

  • La nullità della notifica della cartella di pagamento può essere sanata se la cartella ha raggiunto lo scopo informativo e la parte ha tempestivamente impugnato (applicazione art.156 c.p.c.).
  • Esiste una presunzione di legittimità e di riferibilità dell'atto amministrativo (ruolo) all'organo che lo ha emesso; l'onere di provare l'irregolarità o la mancanza di sottoscrizione grava sul contribuente e richiede elementi specifici e concreti.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente nullità se la normativa non prevede una sanzione espressa; i vizi formali dei ruoli hanno efficacia limitata per la natura vincolata dell'atto.
  • In cassazione non si possono introdurre argomenti nuovi non svolti nei gradi di merito: il ricorso deve essere autosufficiente e specifico nell'indicare il contenuto degli atti richiamati.
  • Se un soggetto (es. il Comune) non impugna la sentenza di primo grado, il relativo regolamento delle spese si perfeziona e non può essere nuovamente assegnato in favore di quel soggetto in sede di appello; eventuali errori su quel capo possono essere cassati dalla Corte di legittimità.
  • Per censurare la regolarità della notificazione è rilevante il disconoscimento tempestivo e documentato della conformità tra l'originale e le copie consegnate; la semplice asserzione generica non è sufficiente.

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