Cassazione Penale, Ordinanza n. 11039/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle doglianze di appello e privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per concorso in un furto aggravato. Nel ricorso per cassazione, proposto dal difensore, venivano dedotti quattro motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 110 c.p., sostenendosi l'insussistenza della partecipazione concorsuale al delitto; 2) violazione dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, per avere ritenuto validamente proposta la querela; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., per non aver escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) violazione dell'art. 53 l. n. 689 del 1981, per non aver applicato una sanzione sostitutiva. La Suprema Corte ha rilevato che tali censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma riproducevano sostanzialmente le doglianze già formulate con l'atto di appello e già respinte dal giudice di secondo grado, senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito
art. 112 n. 4 c.p.
menzionato nella contestazione del reato; il testo non consente di precisarne ulteriormente il contenuto applicato in concreto
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, contestata insieme alle aggravanti
art. 625 n. 4 c.p.
aggravante del furto richiamata nel capo di imputazione
art. 625 n. 8-ter c.p.
aggravante del furto richiamata nel capo di imputazione
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
invocato per contestare la validità della querela, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 131-bis c.p.
invocato per chiedere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
invocato per la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva
art. 581 c.p.p.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato quale norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di specificità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con specifico confronto con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
- La mera deduzione generica di vizi di motivazione o di errori di diritto non è sufficiente se non sono indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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