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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15856/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale relativa a crediti contributivi richiesti dalla cassa previdenziale dei geometri. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del geometra e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'attività svolta non avesse natura professionale perché non continuativa e occasionale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha denunciato violazione dello statuto della cassa approvato con DM 27/2/03, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare sufficiente, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo e la commissione di atti tipici della professione, senza esigere una prova dell'occasionalità dell'attività secondo i modi previsti dalla delibera del 2003; secondo, ha denunciato violazione dell'art. 2229 c.c., per avere escluso il carattere professionale dell'attività solo perché svolta in ambito familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha affermato che, in tema di casse previdenziali privatizzate, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa dei geometri liberi professionisti e per il pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Per effetto di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • DM 27/2/03

    Lo statuto/regolamento della cassa previdenziale è stato richiamato per affermare che disciplina gli obblighi contributivi in modo coerente con i principi della l. n. 335 del 1995; ai fini dell'obbligo contributivo rileva l'iscrizione all'albo professionale, non l'occasionalità dell'attività.

  • art. 2229 c.c.

    La norma è stata invocata per contestare l'esclusione del carattere professionale dell'attività svolta; la Corte ha ritenuto errato negare la natura professionale solo perché l'attività era svolta in ambito familiare.

  • l. n. 335 del 1995

    È richiamata come parametro di sistema: consente agli enti previdenziali privatizzati di adottare regole finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine, anche prevedendo obblighi contributivi collegati all'iscrizione all'albo.

Massime di principio

  • In tema di casse previdenziali privatizzate, l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento della contribuzione minima può derivare dalla sola iscrizione all'albo professionale, senza che assumano rilievo decisivo l'occasionalità dell'attività o l'assenza di reddito.
  • Quando il regolamento della cassa collega gli obblighi contributivi alla qualità di iscritto all'albo, il giudice di merito non può subordinare l'obbligo contributivo alla dimostrazione di un esercizio continuativo della professione se tale requisito non è previsto dalla disciplina applicabile.
  • L'attività professionale non perde la propria rilevanza contributiva per il solo fatto di essere svolta in ambito familiare, ove l'iscrizione all'albo e lo svolgimento di atti tipici della professione risultino accertati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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