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Ordinanza

Ordinanza n. 3064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 266 del 18 giugno 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Cumiana ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva accolto la domanda cautelare della parte privata. Dal testo non risultano specificamente indicati i provvedimenti amministrativi oggetto del ricorso di primo grado né le singole censure dedotte in appello. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che, allo stato degli atti e a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, tutte le censure poste a sostegno dell’appello appaiono suscettibili di favorevole esame.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie in parte l’appello cautelare e riforma parzialmente l’ordinanza del TAR. La tutela cautelare viene accordata esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza pubblica prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo adeguatamente tutelato il bilanciamento degli interessi contrapposti mediante la trattazione pubblica già fissata in primo grado per il 16 giugno 2027. Non viene disposta, per quanto emerge dal testo, una sospensione o altra misura interinale ulteriore. Le spese dell’intera fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto la domanda cautelare è accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica già stabilita in primo grado.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, il giudice può riformare parzialmente l’ordinanza impugnata e limitare la tutela all’accoglimento ai fini della fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura assicuri adeguatamente il bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • L’appello cautelare può essere accolto parzialmente anche senza disporre una sospensione dell’atto o altra misura cautelare sostanziale, qualora la definizione ravvicinata della causa mediante udienza pubblica costituisca una tutela interinale sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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