Sentenza del 13/04/2016 n. 7213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello del contribuente in materia di diniego del condono fiscale previsto dalla L. n. 289/2002, art. 9-bis, relativo a IRPEF e IRAP. Il primo motivo riguardava l'inammissibilità dell'appello del contribuente, poiché la procura rilasciata al difensore in primo grado conferiva facoltà processuali riferite alla controversia, ma non attribuiva espressamente il potere di proporre appello. Il secondo motivo, non esaminato, riguardava l'efficacia del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la procura speciale conferita in primo grado non contenesse una volontà idonea a estendersi al grado d'appello e che non fosse stato conferito un mandato specifico nell'atto di gravame. L'inammissibilità della procura poteva essere rilevata d'ufficio anche in cassazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e l'appello del contribuente è stato dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese dell'appello e del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 83, ultimo comma, c.p.c.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa
Nel processo tributario, la procura rilasciata per il primo grado non si estende automaticamente all'appello. Sono necessarie espressioni che manifestino chiaramente la volontà di attribuire al difensore poteri anche per i gradi successivi, oppure una procura specifica per appellare.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 12, comma 3, 18, comma 3, 61 e art. 1, comma 2
La disciplina della rappresentanza e della difesa nel processo tributario deve essere coordinata con le regole generali del codice di procedura civile, comprese quelle sull'estensione della procura alle liti.
Art. 182, comma 1, c.p.c.
Il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, se manca materialmente una procura dichiarata ma non depositata, deve invitare la parte a produrla. Tuttavia, quando risulta che la procura esistente non attribuisce proprio il potere di appellare, non vi è un semplice difetto documentale sanabile e l'appello è inammissibile.
L. n. 289/2002, art. 9-bis
La norma disciplinava la definizione agevolata di somme dovute per omessi o tardivi versamenti. La questione relativa agli effetti del mancato pagamento delle rate successive alla prima non è stata esaminata dalla Corte, poiché l'appello era già inammissibile per difetto di procura.
Massime di principio
- Una procura speciale rilasciata per il primo grado non abilita automaticamente il difensore a proporre appello: occorre una formulazione espressa o inequivocabilmente estensiva ai successivi gradi di giudizio.
- Il semplice conferimento di "tutte le facoltà di legge" o l'elencazione di poteri quali depositare memorie, integrare motivi o conciliare non implica necessariamente il potere di appellare, soprattutto quando tali facoltà sono riferite al giudizio di primo grado.
- Il difetto di procura o di potere di rappresentanza può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione, purché la questione sia verificabile sulla base degli atti già ritualmente acquisiti e non si sia formato il giudicato.
- È importante distinguere tra procura materialmente non depositata, che può imporre al giudice di invitare la parte a regolarizzare la documentazione, e procura esistente ma priva del potere di proporre appello, situazione che può determinare direttamente l'inammissibilità del gravame.
- Quando una decisione viene cassata perché l'appello era inammissibile, le questioni di merito non vengono esaminate e la sentenza di primo grado resta sostanzialmente il riferimento processuale finale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'inammissibilità non è stata rilevata tempestivamente dal giudice o non è stata contestata tempestivamente dalla controparte.
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