Cassazione Penale, Sentenza n. 9934/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.U.P. di Bergamo per violazione dell'art. 235 c.p., deducendo che il giudice non ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione degli imputati stranieri nonostante avesse evidenziato elementi di pericolosità sociale (recidiva e modus operandi predatorio) e nonostante emergessero ulteriori elementi dalle indagini preliminari; il ricorso è fondato sull'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (violazione di legge).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che l'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è una misura di sicurezza personale che può essere disposta solo quando il giudice accerti, con congrua e logica motivazione e alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., la pericolosità sociale del condannato. Ha ricordato che, sebbene in linea di principio la mancata applicazione possa implicare una valutazione negativa della pericolosità, non è possibile desumere tale valutazione in via implicita quando la motivazione del giudice metta invece in luce elementi di pronunciata pericolosità. Nel caso concreto il G.U.P. era rimasto silente sull'espulsione ma aveva comunque sottolineato la significativa pericolosità sociale (recidiva, indole criminale, modus operandi), per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto; ha dichiarato irrevocabile il resto della sentenza ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
L'espulsione dello straniero (o allontanamento del cittadino UE) è configurata come misura di sicurezza personale applicabile quando la condanna alla reclusione supera i due anni; può essere disposta solo dopo verifica motivata della pericolosità sociale, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 199 e seguenti cod. pen.
Richiamati come disciplina generale delle misure di sicurezza personali, cui anche l'espulsione ai sensi dell'art. 235 si rapporta; stabiliscono modalità e limiti applicativi delle misure di sicurezza.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per valutare la pericolosità sociale (tra cui reiterazione delinquenziale, personalità, condizioni di vita): la loro applicazione deve essere esplicitata con congrua e logica motivazione per giustificare l'adozione della misura di sicurezza.
art. 203, secondo comma, cod. pen.
Richiama i criteri dell'art. 133 in relazione alla disciplina delle misure di sicurezza, confermando il più ampio quadro argomentativo necessario per disporre l'espulsione.
art. 202 cod. pen.
Stabilisce il regime generale delle misure di sicurezza; utile a sottolineare la natura discrezionale e non automatica dell'espulsione prevista dall'art. 235.
art. 86 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Contrapposto all'art. 235 per evidenziare che in quella disciplina l'obbligo di disporre l'espulsione è più stringente (la misura "deve" essere disposta quando ricorrono le condizioni), mentre l'art. 235 mantiene una natura più discrezionale e richiede comunque esplicitazione motivata quando i fatti suggeriscono l'applicazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge): consente di dedurre la violazione di norme penali sostanziali o processuali; qui utilizzata per censurare la mancata applicazione motivata dell'art. 235 c.p.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Richiamato nel giudizio di merito per qualificare la recidiva (specifica e infraquinquennale, reiterata) degli imputati; contribuisce alla valutazione della pericolosità sociale usata dalla Cassazione come elemento che imponeva un espresso esame sull'espulsione.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità della restante statuizione della sentenza che non è stata annullata; la Cassazione ha annullato solo il punto relativo all'espulsione e ha reso definitivo il resto.
Massime di principio
- Se il condannato straniero è punito con reclusione superiore a due anni, il giudice deve valutare, con congrua e logica motivazione e applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p., l'eventuale misura di sicurezza dell'espulsione: non è automatica ma va comunque trattata esplicitamente quando gli elementi fattuali rendono attuale la valutazione.
- La mancata applicazione della misura può essere interpretata implicitamente come valutazione negativa della pericolosità solo se la motivazione complessiva del giudice non evidenzia elementi di pericolosità; se invece la motivazione sottolinea la pericolosità sociale, l'omissione di un espresso esame sull'espulsione determina vizio di motivazione e rinvio in Cassazione.
- Il giudice di merito deve collegare in modo logico i fatti (es. recidiva, indole criminale, modalità di commissione dei reati) alla conclusione sulla pericolosità sociale; argomentazioni generiche o silenzi su punti decisivi possono comportare l'annullamento limitato della statuizione sulla misura di sicurezza.
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza solamente sul punto relativo alla misura di sicurezza e rinviare per nuovo giudizio su tale punto, dichiarando irrevocabili le altre statuizioni quando non coinvolte dal vizio.
- In fase difensiva, quando il giudice di merito ha evidenziato elementi di pericolosità, l'Avvocato deve sollecitare espressa valutazione o motivazione contraria; dal Pubblico Ministero può essere proposto ricorso per cassazione se la motivazione è carente o contraddittoria riguardo all'espulsione.
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