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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Direttore generale della ASL di Bari n. 0001477 15/07/2024 di indizione della “A.G.P.- PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICALI E TECNICI E DI ALTRI SERVIZI CORRELATI A SERVIZIO DELLA ASL BARI. INDIZIONE” (doc. 1) con relativi allegati: All. A Capitolato Tecnico (doc. 2); All. A.1 Fabbisogno Gas Medicali (doc. 3); All. A.2 Criterio di aggiudicazione (doc. 4); All. B Istanza di partecipazione (doc. 5); All. C Patto di integrità (doc. 6); All. D, Autocertificazione GDPR (doc. 7); All. E Scheda SAT (doc. 8); All. F Schema di offerta economica (doc. 9); All. G Schema di contratto/capitolato d’oneri (doc. 10); All. H DUVRI (doc. 11); All. I Informativa sul trattamento dati (doc. 12); Bando di Gara pubblicato in GUUE in data 02.09.2024; Disciplinare di gara (doc. 13); Avviso di rettifica degli atti di gara del 30.08.2024 (doc. 14); Determinazione Dirigenziale n. 9153/24 di nomina della Commissione Giudicatrice non in possesso della ricorrente; Tutti i verbali delle sedute di gara, inclusi quelli: del 16 ottobre 2024 (doc. 15); dell’11 novembre 2024 (doc. 16); dell’11.03.2025 (doc. 17) e del 14.03.2025 (doc. 18) nonché del file riepilogativo dei punteggi (doc. 19) e del file punteggi finali (doc. 20) nonché gli ulteriori verbali relativi alle sedute riservate (doc. 32); Determina di aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTI AIR Liquide Service Sanità/SOL n. 0003411 22/04/2025 (doc. 21); Chiarimenti resi dalla stazione appaltante: Risposta quesiti prima tranche (doc. 22); Risposta quesiti seconda tranche (doc. 23); Risposta quesiti terza tranche (doc. 24); Risposta quesiti quarta tranche (doc. 25); Risposta quesiti quinta tranche (doc. 26); Tutti gli atti, verbali, documenti e/o provvedimenti inerenti alla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’RTI aggiudicatario incluso il verbale del 28.3.2025 del RUP al momento non ostesi alla ricorrente; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché ignoto all’odierna ricorrente; Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con l’aggiudicatario nelle more del presente giudizio ex art. 122 CPA; Dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di un importo a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa; volta alla verificazione e/o la consulenza tecnica sulle offerte presentate dei concorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.6.2025: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale ed in particolare di tutti gli atti, verbali, documenti e/o provvedimenti inerenti alla valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’RTI aggiudicatario inclusi: la comunicazione dell’ASL Bari del 29.5.2025 di ostensione dei documenti richiesti dalla Sapio Life (doc. 38), la comunicazione di ostensione del RUP (doc. 39), la richiesta di giustificativi inviata all’RTI dalla stazione appaltante (doc. 41), i giustificativi sull’anomalia della propria offerta forniti dall’RTI aggiudicatario (doc. 40) nonché del verbale del 28.3.2025 del RUP della stazione appaltante (doc. 42); - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché ignoto all’odierna ricorrente. NONCHE’ Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con l’aggiudicatario nelle more del presente giudizio ex art. 122 CPA E PER LA CONDANNA Dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmentemedio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di un importo a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202500780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura biennale di gas medicali e tecnici e servizi correlati, insieme agli atti di gara, ai punteggi tecnici e agli atti di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento risultato primo classificato, deducendo l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub-criteri 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a e 12.a, nonché la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ha sostenuto che, mediante la corretta valutazione della propria offerta, avrebbe superato la prova di resistenza e conseguito l'aggiudicazione. Ha inoltre chiesto una verificazione o consulenza tecnica sulle offerte. Con motivi aggiunti ha contestato la verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria, deducendo la mancata predeterminazione dei parametri nella lex specialis, la genericità dei giustificativi sul costo della manodopera, la violazione dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici per il mancato rispetto dei minimi retributivi, nonché illogicità e difetto di istruttoria nella valutazione di congruità. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha rigettato la richiesta di verificazione o CTU, ritenendola diretta a sostituire il giudizio tecnico della Commissione, mentre le censure potevano essere esaminate direttamente dal giudice nei limiti del sindacato sull'errore di fatto manifesto, sull'illogicità e sul travisamento. Quanto ai punteggi tecnici, il Collegio ha ritenuto logiche e adeguatamente motivate le valutazioni della Commissione: sono stati legittimamente valorizzati gli elementi oggettivi dell'offerta aggiudicataria relativi alla sicurezza e manovrabilità delle bombole, al posizionamento del display, alla maggiore quantità di attestati, alle funzionalità dei sistemi informativi, alla messa a norma dei depositi, al maggiore dettaglio del progetto per il 118, alla certezza della frequenza delle analisi, alla gestione delle emergenze e all'approvvigionamento energetico sostenibile. Le contestazioni della ricorrente sono state considerate in parte non provate, congetturali o dirette a proporre una diversa valutazione tecnica; inoltre, la mancata indicazione chiara e verificabile di alcune caratteristiche nell'offerta non poteva essere colmata dalla Commissione mediante inferenze. Il TAR ha ritenuto altresì non superata la prova di resistenza, considerato lo scarto complessivo di 10,28 punti tra le offerte. Quanto alla verifica di anomalia, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem e legittima una valutazione globale della sostenibilità dell'offerta, senza necessità di un'analisi atomistica di ogni voce. I giustificativi consentivano di ricostruire un costo medio della manodopera di circa 26,43 euro orari, superiore alle stime indicate per il livello E3 del CCNL chimico-farmaceutico, con copertura degli oneri contributivi e accessori. La diversa tesi della ricorrente sull'inquadramento del personale è stata qualificata come valutazione opinabile e non idonea a dimostrare la violazione dei minimi retributivi o l'insostenibilità globale dell'offerta. Il contratto era stato stipulato nelle more, ma non ricorrevano i presupposti per dichiararne l'inefficacia né per accordare il subentro o il risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro in favore dell'ASL e 3.000 euro in favore dell'aggiudicataria, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    La verifica del costo della manodopera deve assicurare il rispetto dei minimi retributivi; nel caso concreto il TAR ha escluso la violazione, ritenendo dimostrata la sostenibilità del costo indicato nei giustificativi.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro presuppone l'accoglimento delle censure contro l'aggiudicazione; il rigetto del ricorso ha escluso tali conseguenze.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla stazione appaltante per sostenere l'inammissibilità o irrilevanza di doglianze procedimentali; il TAR ha deciso la controversia principalmente escludendo nel merito vizi sostanziali delle valutazioni di gara.

Massime di principio

  • Le valutazioni della commissione di gara e il giudizio di verifica dell'anomalia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errore di fatto manifesto, travisamento o illogicità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La verificazione o la consulenza tecnica non può essere utilizzata per sostituire il giudizio tecnico della commissione di gara; può essere disposta solo quando sia necessaria per accertare vizi sostanziali specificamente dedotti e non per ottenere una nuova valutazione comparativa delle offerte.
  • Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione può attribuire rilievo agli elementi effettivamente e chiaramente indicati e verificabili nell'offerta; non è tenuta a ricavare, mediante inferenze, impegni o caratteristiche non espressi con sufficiente chiarezza dal concorrente.
  • Quando la lex specialis prevede l'attribuzione proporzionale del punteggio in base alla quantità o al numero degli elementi offerti, il possesso di un solo elemento non comporta automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo, poiché il criterio qualitativo non può essere trasformato in requisito di ammissione.
  • La verifica di anomalia mira ad accertare la sostenibilità complessiva dell'offerta e può essere motivata per relationem quando i giustificativi siano stati richiesti su elementi individuati dalla lex specialis e consentano di comprendere le ragioni della congruità; non è necessaria un'analisi atomistica di ogni singola voce di costo.
  • La contestazione dell'aggiudicazione deve superare la prova di resistenza e dimostrare che l'eventuale correzione dei punteggi attribuiti avrebbe concretamente modificato l'esito della gara; rilievi meramente settoriali o congetturali non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatriceAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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