Cassazione Penale, Ordinanza n. 00475/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, da un lato, censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, con particolare riferimento alla presenza di più persone coinvolte nella vicenda; dall'altro, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che mancassero elementi oggettivi per escludere l'errore sul fatto tale da rendere l'atto del pubblico ufficiale percepibile come arbitrario. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla dinamica fattuale e sul materiale probatorio sollecitassero una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità e che, quanto all'art. 393-bis c.p., non emergessero elementi oggettivi idonei a giustificare l'invocata causa di non punibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure relative alla presenza di più persone e alla ricostruzione del fatto investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta congrua, adeguata e priva di vizi logici, oltre che coerente con quella del Tribunale. Ha inoltre escluso che fossero stati indicati elementi oggettivi tali da far applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede elementi oggettivi dai quali desumere un errore sul fatto tale da far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; in difetto di tali elementi non è applicabile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che mirano esclusivamente a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e immune da manifeste illogicità.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. non può essere riconosciuta in via astratta o meramente assertiva: occorrono specifici elementi oggettivi idonei a far ritenere che l'agente abbia agito nell'erronea convinzione della natura arbitraria dell'atto del pubblico ufficiale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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