Sentenza n. 1282/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 802/2024 pubblicata in data 31.10.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 802/2024, relativa all'erogazione del beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 802/2024, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione di ciascun ricorrente l'importo complessivo di euro 3.000,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente. Nel corso del giudizio le parti hanno concordemente attestato l'avvenuta ottemperanza alla sentenza. L'Amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa dei ricorrenti è stata integralmente soddisfatta mediante l'adempimento della sentenza da parte del Ministero. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica del docente
La sentenza presupposta aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio per gli anni scolastici indicati, con obbligo del Ministero di accreditarne gli importi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza presupposta durante il processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La concorde attestazione delle parti circa l'avvenuta integrale ottemperanza consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni sull'esecuzione del comando giudiziale.
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