Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 contro il decreto con cui il Tribunale aveva revocato l’ammissione al beneficio, deducendo la mancanza di motivazione della revoca. Il Tribunale dichiarava poi estinto il giudizio di opposizione perché riteneva non eseguito l’ordine di rinnovare la notificazione del ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, assumendo che la busta telematica depositata a prova dell’adempimento fosse priva di allegati. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la nullità del procedimento e la violazione di varie norme processuali, sul rilievo che la busta telematica conteneva invece copia del ricorso, della procura e del decreto di fissazione dell’udienza, sicché l’ordine di rinnovazione era stato correttamente eseguito. La doglianza investiva anche il tema dell’errore revocatorio, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente percepito il contenuto di un atto effettivamente depositato e già discusso tra le parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’unica censura. Ha accertato, sulla base del contenuto del ricorso e della documentazione richiamata, che la notificazione rinnovata era stata effettivamente eseguita e che la busta telematica non era vuota, ma conteneva gli allegati richiesti. Ne ha tratto la conseguenza che la motivazione posta a base della declaratoria di estinzione era erronea. Ha inoltre escluso che si trattasse di errore revocatorio, poiché il fatto asseritamente travisato aveva costituito oggetto di discussione nel giudizio di merito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
indica il rimedio di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 164, 177, 178, 291, 307, 308 c.p.c.
sono richiamati dal ricorrente come norme processuali violate in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio per asserita mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notificazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce che l’errore revocatorio presuppone che il fatto supposto o negato non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia nel giudizio di merito.
art. 391-bis c.p.c.
è richiamato per estendere alle sentenze della Cassazione la disciplina della revocazione per errore di fatto.
art. 24 Cost.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa nel procedimento di opposizione.
artt. 3 e 9 della legge n. 531 del 1994
sono richiamati dal ricorrente in relazione alle forme della notificazione telematica e al contenuto degli allegati della busta telematica.
Massime di principio
- Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto asseritamente erroneamente percepito dal giudice abbia costituito un punto controverso del giudizio ed abbia formato oggetto di specifica pronuncia.
- Se dagli atti risulta che l’ordine di rinnovazione della notificazione è stato in concreto eseguito, la declaratoria di estinzione fondata sulla presunta mancanza di allegati nella busta telematica è erronea.
- Nel giudizio di opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, l’omesso o erroneo apprezzamento del contenuto della notificazione telematica deve essere verificato alla luce della documentazione effettivamente depositata in atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25254/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25256/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25259/2024 del 20/09/2024
- ordinanza_civile · 20 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →