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Sentenza

Sentenza n. 546/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1) del verbale di gara del 12 giugno 2025, con la quale il seggio di gara, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli, quale Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante di Napoli - sub SUA CE delegata dal Comune di Trentola Ducenta (Ce), ha escluso la ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei “lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Trentola Ducenta (Ce)” (CUP -OMISSIS- - CIG: -OMISSIS-); 2) della nota pec del 17 giugno 2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), con la quale la predetta stazione appaltante ha comunicato all’odierna ricorrente l’esclusione disposta con il verbale di gara di cui al punto che precede, per “gravi illeciti professionali in grado di incidere sull'affidabilità dell'o.e. e pertanto la sussistenza della causa escludente prevista dall'art. 95 comma 1 lett. e) del codice”; 3) ove occorra, della nota pec del 10 giugno 2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di comunicazione della riapertura della gara, con quarta seduta fissata per il 12 giugno successivo; 4) ove occorra, della nota pec del 7/5/2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di richiesta di “chiarimenti” alla ricorrente; 5) ove occorra, della nota pec del 26/5/2025 (id. comunicazione PG/-OMISSIS-), di ulteriore richiesta di “chiarimenti” alla ricorrente; 6) se eventualmente già adottato, del provvedimento di aggiudicazione dei predetti lavori, nonché per la declaratoria d’inefficacia ex art. 121 e/o, in subordine, ex art. 122 del d.lgs. n. 104/2010 del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Trentola Ducenta e l‘operatore economico dichiarato aggiudicatario e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; ed eventualmente per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e del Comune di Trentola Ducenta al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto dell’illegittima condotta amministrativa, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.

Giustizia amministrativa202503706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per grave illecito professionale, comunicata con verbale del 12 giugno 2025 e nota del 17 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, collocata al primo posto nella graduatoria di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata esclusa dopo che la stazione appaltante aveva acquisito informazioni relative a misure cautelari degli arresti domiciliari applicate al legale rappresentante e al direttore tecnico per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, nonché a precedenti risoluzioni contrattuali non dichiarate. La stazione appaltante ha ritenuto insufficienti le misure di self-cleaning, poiché i soggetti coinvolti, pur avendo lasciato le rispettive cariche, avevano mantenuto rapporti con la società come socio e dipendente; inoltre, le nuove figure gestionali erano legate da rapporti familiari ai soggetti precedenti. L'impresa ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per falso presupposto, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che i fatti fossero già disponibili nel fascicolo virtuale, che l'omissione dichiarativa fosse irrilevante, che la stazione appaltante non avesse autonomamente valutato i fatti storici e che le dimissioni del legale rappresentante e del direttore tecnico, unitamente alla loro marginale o cessata posizione societaria, escludessero l'inaffidabilità dell'operatore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata, ampia e articolata la motivazione dell'esclusione, fondata sull'omessa dichiarazione delle risoluzioni contrattuali, sulle gravi vicende penali riguardanti il legale rappresentante e il direttore tecnico, sulla riferibilità dei fatti all'interesse della società e sull'inidoneità delle misure di self-cleaning. La permanenza dei soggetti coinvolti nell'organizzazione societaria, rispettivamente come socio e dipendente, è stata ritenuta incompatibile con una reale dissociazione dalle condotte illecite; anche la sostituzione con soggetti familiari è stata valutata come possibile continuità gestionale e non come effettivo cambiamento organizzativo. Il giudice ha riconosciuto alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità tecnica nel valutare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica dell'assenza di travisamenti, macroscopici vizi motivazionali, pretestuosità o manifesta irragionevolezza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella della stazione appaltante. Nel caso concreto, gli elementi considerati, singolarmente e nel loro insieme, giustificavano ragionevolmente la rottura del rapporto fiduciario. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore dell'Amministrazione statale; nulla sulle spese nei confronti del Comune e della controinteressata non costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 94-98 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei requisiti di integrità, delle cause di esclusione e delle misure di self-cleaning consente alla stazione appaltante di valutare l'affidabilità dell'operatore economico anche in relazione a gravi illeciti professionali e alla condotta dei soggetti operanti nell'organizzazione societaria.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    gravi illeciti professionali in grado di incidere sull'affidabilità dell'o.e.

    La disposizione costituisce la base della causa di esclusione applicata quando gli elementi acquisiti dimostrino un grave illecito professionale idoneo a compromettere l'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante una motivazione ampia e articolata, riferita ai fatti penali, alle omissioni dichiarative e all'inidoneità delle misure di self-cleaning.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria proposta in via eventuale, non esaminata autonomamente per il rigetto della domanda di annullamento.

  • artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.

    Richiamati nell'epigrafe per le domande eventuali relative all'inefficacia del contratto, al subentro e alle sanzioni pecuniarie, rimaste assorbite dal rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione del grave illecito professionale e dell'affidabilità dell'operatore economico è rimessa alla discrezionalità tecnica della singola stazione appaltante, la quale deve fondarla su elementi concreti e adeguati, considerati sia singolarmente sia nel loro complesso.
  • Il giudice amministrativo, nel sindacare l'esclusione per grave illecito professionale, non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante sulla gravità dei fatti e sulla compromissione del rapporto fiduciario; il controllo è estrinseco e riguarda l'assenza di travisamento, macroscopici vizi motivazionali, pretestuosità o manifesta irragionevolezza.
  • La mera cessazione dalle cariche sociali dei soggetti coinvolti in gravi vicende penali non dimostra necessariamente un effettivo self-cleaning quando tali soggetti mantengano rapporti sostanziali con l'impresa, come la qualità di socio o dipendente, tali da consentire loro di influenzarne l'andamento.
  • La sostituzione dei soggetti coinvolti con persone a essi strettamente legate, in particolare da vincoli familiari, può essere valutata dalla stazione appaltante come indice di continuità gestionale e di insufficiente dissociazione, ove non sia accompagnata da una dimostrazione concreta, esplicita e documentata dell'effettivo cambiamento organizzativo.
  • L'omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali, unitamente a gravi vicende penali riferibili all'interesse della società e a misure di self-cleaning ritenute inidonee, può concorrere a fondare il giudizio di inaffidabilità e l'esclusione dalla gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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