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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42295/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Provenzano impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Le censure riguardano principalmente la gravità indiziaria: 1) mancanza di elementi concreti che colleghino il Provenzano al "sistema" mafioso descritto (nessun collaboratore ha fatto il suo nome; i rapporti con Marchiotti non sono stati adeguatamente descritti); 2) insufficiente onere motivazionale sulle due cessioni contestate ("droga parlata", nessun sequestro); 3) illogicità della valutazione rispetto alla qualità della sostanza e alla prova della sua efficacia; 4) carenza di elementi specifici per l'aggravante mafiosa (metodo mafioso e consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza è carente nella disamina degli elementi indiziari che colleghino specificamente Provenzano al sodalizio criminale ("sistema"). La Corte ha annullato il provvedimento nella parte in cui valuta la gravità degli indizi circa la partecipazione all'associazione (capo 1) e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, prescrivendo di colmare le lacune motivazionali indicate. I motivi relativi ai singoli capi di cessione (capo 392 e 395) sono stati invece ritenuti infondati: la Corte ha confermato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo travisamento. Gli aspetti cautelari e l'aggravante mafiosa restano assorbiti dalla rivalutazione richiesta sul presupposto della gravità indiziaria dell'appartenenza all'associazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Articolo richiamato per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte non annulla le valutazioni sulle singole cessioni quando l'interpretazione delle intercettazioni risulta logica e non travisata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiesto che la sussistenza dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio sia dimostrata con elementi concreti e non con presunzioni territoriali astratte.

  • Codice penale, art. 416‑bis, comma 1 (aggravante mafia)

    L'aggravante è stata contestata per la dimensione mafiosa e per la finalità di agevolare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale aggravante sia assorbita dalla verifica preventiva della gravità indiziaria circa l'appartenenza all'associazione e che manchino elementi specifici riferiti al Provenzano.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma invocata per il rinvio del procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio di riesame dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza

Massime di principio

  • La qualificazione di "appartenenza" a un'associazione criminale richiede elementi concreti e specifici che colleghino il singolo indagato alla struttura organizzativa; non è sufficiente una presunzione basata sul luogo territoriale di svolgimento dell'attività illecita.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche o 'droga parlata', sono valutazione di merito rimessa al giudice di merito; il controllo di legittimità può intervenire solo se vi è un travisamento evidente e decisivo del contenuto.
  • La mancanza di un sequestro materiale della sostanza non esclude automaticamente la gravità indiziaria, ma impone maggior attenzione nella motivazione e nella ricerca di elementi di riscontro che colleghino le conversazioni alle condotte contestate.
  • Per l'applicazione dell'aggravante mafiosa occorrono prove specifiche del ricorso al metodo mafioso e della consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa riferite al singolo indagato; l'accertamento di tali elementi è subordinato ad una prima valida ricostruzione dell'appartenenza al sodalizio.
  • Se la motivazione del giudice di merito è generica o basata su presunzioni astratte, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame istruttorio e motivazionale.

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