Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46037/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la declaratoria di inammissibilità dell'appello ritenuta dalla Corte di appello di Palermo: secondo la difesa la corte aveva erroneamente applicato l'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (esigendo il deposito di uno specifico mandato quando l'imputato era assente al giudizio di primo grado), norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 entrata in vigore il 30/12/2022, mentre la sentenza di primo grado era del 23/11/2022 (quindi anteriore all'entrata in vigore). Inoltre si deduceva contraddittorietà di motivazione sulla data della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 581, commi 1‑ter e 1‑quater c.p.p.) si applicano soltanto alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Poiché la sentenza di primo grado è del 23/11/2022, la Corte d'appello ha erroneamente fondato l'inammissibilità sull'art. 581, comma 1‑quater. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.P. e, per effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., ha reso la stessa statuizione anche nei confronti del coimputato appellante D.L., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022, art. 89, comma 3

    le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. "si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del[lo stesso] decreto"

    La Corte ha interpretato la norma come restrittiva della retroattività: le nuove regole sull'ammissibilità si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022.

  • art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    La norma, richiedente il deposito di specifico mandato per l'impugnazione in caso di assenza dell'imputato, non era applicabile alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la sua applicazione retroattiva è stata esclusa.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati"

    La Corte ha applicato l'effetto estensivo dell'impugnazione: se un imputato propone impugnazione fondata su motivi comuni, il beneficio può estendersi ai coimputati, correggendo l'ingiusto diverso trattamento.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    "termine di novanta giorni per il deposito della motivazione"

    La Corte ha considerato il termine processuale per il deposito della motivazione utile a verificare la tempestività dell'appello (qui l'appello era stato depositato il 6/04/2023).

  • art. 606, comma 1, lett. e) e comma 4, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alle categorie di vizio denunciabili in cassazione: la Corte ha trattato questioni di inammissibilità processuale, che rientrano tra i motivi rilevabili in questa sede, e ha escluso la rilevanza del vizio di motivazione rispetto alla questione di diritto dedotta.

Massime di principio

  • Una norma processuale nuova si applica, salvo diversa disposizione, solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore; verificare sempre la data della sentenza di primo grado rispetto alla data di vigenza della norma.
  • Non è ammessa l'applicazione retroattiva di prescrizioni di ammissibilità processuale introdotte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, se una norma di recepimento lo limita esplicitamente.
  • L'impugnazione tempestiva e fondata su motivi non esclusivamente personali può giovare anche ai coimputati (art. 587 c.p.p.): quindi un errore della corte sul piano dell'ammissibilità che colpisce più imputati può essere corretto estendendo il beneficio a tutti.
  • In cassazione le questioni di inammissibilità processuale possono essere efficacemente censurate; il vizio di motivazione non è sempre idoneo a contestare questioni di diritto formulate come tali.
  • Prima di concludere sull'irricevibilità dell'impugnazione per mancanza di formalità introdotte recentemente, verificare ogni documento (es. mandato difensivo) e la temporalità rispetto alla vacatio legis e all'entrata in vigore del nuovo istituto.
  • Se la corte d'appello dichiara inammissibile un appello per aver applicato una norma introdotta successivamente alla sentenza di primo grado, conviene impugnare in cassazione per ottenere la correzione e l'eventuale estensione del suo effetto ai coimputati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.