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Sentenza

Sentenza n. 1839/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202503310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie del concorso straordinario del Comune di Pisa per il rilascio a titolo oneroso di 16 licenze taxi, approvate con i provvedimenti dirigenziali n. 1381 del 1° agosto 2025 e n. 2152 del 24 dicembre 2025, nella parte in cui il ricorrente non era collocato in posizione utile per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21 nella prova scritta; impugnati anche i verbali della commissione e il questionario con il relativo correttore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura straordinaria bandita dal Comune di Pisa per il rilascio di 16 nuove licenze taxi, contestando la propria mancata collocazione in posizione utile nelle graduatorie approvate nell’agosto e nel dicembre 2025. La mancata idoneità era motivata dal mancato conseguimento della soglia minima di 21 punti nella prova scritta. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale del dicembre 2025, ai verbali delle riunioni della commissione del 5, 9 e 12 dicembre 2025, nonché al questionario e al correttore, nella parte lesiva. Il testo non espone in dettaglio le singole censure di legittimità dedotte.

La decisione

Nel corso del giudizio le graduatorie impugnate sono state sostituite da quella approvata con il provvedimento dirigenziale n. 688 del 16 aprile 2026, che colloca il ricorrente in posizione utile. Poiché tale sopravvenienza ha soddisfatto la situazione soggettiva azionata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che la nuova graduatoria riconoscesse, di fatto, la fondatezza delle doglianze e, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune di Pisa a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • La sostituzione, nel corso del giudizio, della graduatoria impugnata con una nuova graduatoria che soddisfa la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la nuova graduatoria colloca il ricorrente in posizione utile e riconosce così, di fatto, la fondatezza delle censure, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducente
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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