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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27091/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, proposta da un professionista, del compenso maturato per asserita attivite0 di consulenza prestata nella trattativa relativa alla vendita di un immobile di propriete0 dei convenuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al pagamento del compenso, ritenendo provato il conferimento dell'incarico anche per presunzioni, valorizzando il pregresso rapporto fiduciario e la corrispondenza intercorsa. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non dimostrato alcun incarico di consulenza e ipotizzando piuttosto un intervento del professionista come mediatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullite0 della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse esaminato questioni riconducibili alla mediazione, non dedotte o tardivamente dedotte; 2) violazione dell'art. 1754 c.c., per avere configurato la figura del mediatore senza i relativi presupposti; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo, relativo alle attivite0 svolte nella vicenda negoziale, in particolare alla redazione del preliminare e all'assistenza prestata anche dopo la stipula; 4) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti, alla lettera di protesta del 26.9.2003 e alla successiva rinuncia al mandato del 29.9.2003, che secondo il ricorrente dimostravano il suo intervento quale consulente della parte venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi sull'omesso esame di fatti storici decisivi e sulla motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d'appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimite0. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avesse deciso su questioni non ritualmente introdotte

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la trattazione in appello di eccezioni o questioni nuove o tardive

  • art. 1754 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione del rapporto come mediazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare la nullite0 della sentenza per violazione di norme processuali e vizi che si riflettono sulla validite0 della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale nuovo parametro del vizio motivazionale, limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella parte in cui la Corte ribadisce il rilievo del fatto storico e della prova nel sistema dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. e8 censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non e8 invece deducibile il mero omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimite0 sulla motivazione resta limitato ai casi di totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittoriete0 o illogicite0 manifesta, quando il vizio risulti immediatamente dal testo della sentenza.
  • Una decisione e8 viziata da motivazione apparente o contraddittoria quando, pur richiamando alcuni elementi fattuali, non li contestualizza ne9 li valuta in modo coerente, impedendo di comprendere l'iter logico seguito per la qualificazione del rapporto e per il rigetto o l'accoglimento della domanda.
  • Se il giudice di merito ritiene non provato il conferimento di un incarico professionale, deve confrontarsi con tutti i fatti storici decisivi allegati e discussi che possano dimostrare l'esistenza del rapporto, compresi la corrispondenza tra le parti, gli atti redatti e le condotte successive alla stipula del contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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