Cassazione Penale, Sentenza n. 32819/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/11/2021 con quattro motivi: 1) doglianza di motivazione apparente o illogica per il richiamo a un contesto 'ndranghetista e per l'uso di elementi riferiti a un capo di incolpazione (capo 11) non formalmente attribuito a lui; 2) censura sul presunto travisamento della prova e motivazione apparente nella parte in cui sarebbe stato ritenuto amministratore di fatto della WORLD TRADE s.r.l.; 3) deduzione di travisamento della prova e insufficiente valutazione della documentazione fallimentare con riferimento alla gravità indiziaria del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 9); 4) violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari (soprattutto sul punto del pericolo di reiterazione, inquinamento e fuga), ritenendo la custodia in carcere ingiustificata alla luce degli elementi temporali e della incapacità offensiva contestuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: sul primo, ha spiegato che nella fase delle indagini preliminari la descrizione sommaria del fatto non richiede la cristallizzazione dell'imputazione e il Giudice della cautela può valutare il contesto e gli elementi prodotti; sul secondo, ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto alla luce di atti societari, movimenti di denaro e relazioni aziendali; sul terzo, ha confermato che la valutazione della gravità indiziaria era fondata su un compendio documentale e non sindacabile in questa sede con revisione fattuale; sul quarto, ha stabilito che la misura cautelare è basata sul pericolo di reiterazione e che il Tribunale ha compiuto una valutazione prognostica congrua (anche in relazione alla costituzione di una nuova società e a captazioni del ricorrente). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; nel caso la Corte ha richiamato che molte censure erano questioni di fatto o valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità
art. 292 c.p.p.
Stabilisce i contenuti della descrizione sommaria del fatto nella fase delle indagini; la Corte ha interpretato che ai fini cautelari è sufficiente una enunciazione che permetta all'indagato di conoscere il fulcro e le coordinate essenziali dell'addebito
art. 417 c.p.p.
"in forma chiara e precisa"
Richiamato per contrasto: mentre per la richiesta di rinvio a giudizio l'addebito deve essere enunciato "in forma chiara e precisa", nella fase cautelare la descrizione può essere più sommaria
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); nel caso la custodia è stata motivata sul pericolo concreto di reiterazione
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma fiscale penale relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; il capo 9 riguardava tale fattispecie e la Corte ha ritenuto esistente un compendio indiziario grave
artt. 216, 223 e 648-ter legge fallimentare
Norme relative ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrazione e all'impiego di valori illeciti (riciclaggio); sono i riferimenti penali ai capi di imputazione collegati al fallimento della WORLD TRADE
art. 310 c.p.p.
Consente il reclamo/appello del Pubblico Ministero; qui l'appello del PM ha determinato la rinnovazione della misura dal Tribunale di Milano
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte in esito alla decisione
Massime di principio
- In fase di indagini preliminari la descrizione dell'addebito può essere sommaria: non è richiesta la precisione formale tipica della richiesta di rinvio a giudizio; il giudice cautelare può motivare anche richiamando il contesto più ampio emerso dalle indagini
- Il giudice dell'appello cautelare ha poteri di valutazione globale e può apprezzare elementi anche diversi o successivi rispetto a quelli usati dal primo giudice; molte censure di merito (diversa valutazione dei fatti) risultano inammissibili in Cassazione
- Per dimostrare l'illegittimità di una misura cautelare in Cassazione è necessario far emergere vizi giuridici evidenti, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione; la mera proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente
- L'attribuzione della qualità di "amministratore di fatto" può fondarsi su elementi documentali, movimenti di denaro tra società correlate, uso di beni societari e relazioni tra amministratori: per contestarla serve mostrare l'assenza di un nesso logico fra tali elementi e la qualificazione giuridica attribuita
- La gravità indiziaria per reati economici può essere valutata sul complesso dei documenti bancari, fatture e movimentazioni: lacune contabili o elementi fallimentari non escludono automaticamente la sussistenza di gravi indizi se il quadro documentale appare incongruente
- Le doglianze relative alla prognosi cautelare devono focalizzarsi sul tipo di rischio concretamente ritenuto (fuga, inquinamento, reiterazione); se il giudice motivando individua il pericolo di reiterazione su basi logiche e attuali, la censura difensiva dev'essere specifica e fondata
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente
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