Sentenza n. 5817/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Fasc.1276/2008/6D/Area 1 bis emesso e notificato dal Prefetto di Caserta in data 21.03.2023 con cui è stato riconfermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento prefettizio del 21 marzo 2023 che ha riconfermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, nonché carenza dei presupposti per il divieto. Ha sostenuto che fosse venuto meno il motivo ostativo a una valutazione favorevole della sua affidabilità, poiché la persona che lo aveva querelato per un episodio di lesioni e minacce aveva rimesso la querela e il giudice penale aveva dichiarato di non doversi procedere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia di inaffidabilità, fondata sull'episodio di violenta lite nel quale il ricorrente aveva cagionato lesioni e rivolto gravi minacce alla vittima; la circostanza non era stata specificamente contestata in giudizio. La rimessione della querela, pur avendo determinato l'improcedibilità penale, non elimina il fatto storico valutabile dall'amministrazione ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità nell'uso e nella detenzione delle armi. La gravità delle minacce e la loro correlazione con il rischio di uso improprio delle armi rendevano irrilevante l'assenza di ulteriori episodi negativi accertati; il quadro era inoltre corroborato da controlli, anteriori e successivi all'episodio, in compagnia di persone con pregiudizi e vicine alla criminalità organizzata. Gli elementi complessivamente considerati consentivano, senza illogicità o irragionevolezza, di ritenere il ricorrente non pienamente affidabile. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il Collegio condivide l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso: l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che 'il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne', conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Il divieto può fondarsi su una valutazione prognostica di inaffidabilità e su elementi che rendano ragionevolmente prevedibile un uso inappropriato delle armi; non è necessario che si sia già verificato un abuso.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il successivo art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia -non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato- (Cons. Stato, sez. III, 1/7/2019, n. 4511).
Ai fini del rilascio o del ritiro del titolo di polizia, l'autorità può valutare, in alternativa alla capacità di abuso, anche l'assenza di buona condotta desunta da fatti estranei alla gestione delle armi; non occorre un giudizio di pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi può essere fondato su una valutazione prognostica di inaffidabilità: sono sufficienti elementi che rendano ragionevolmente prevedibile un uso inappropriato, senza che occorra dimostrare un abuso già avvenuto.
- La rimessione della querela e la conseguente improcedibilità del procedimento penale non cancellano il fatto storico, che l'amministrazione può autonomamente valutare nel giudizio sull'affidabilità del soggetto nella detenzione e nell'uso delle armi.
- La valutazione prefettizia può considerare fatti non sfociati in condanne penali o misure di pubblica sicurezza; la gravità e la correlazione dei fatti con il rischio di uso pericoloso delle armi, insieme agli altri elementi istruttori, possono sostenere il giudizio di inaffidabilità.
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