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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 1872 del 2025.

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 1872 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non si è costituito né ha dato esecuzione al giudicato. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e divenuto azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole nei confronti di una pubblica amministrazione può essere azionato in sede di ottemperanza quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertati i presupposti dell’azione di ottemperanza e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice deve ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari alla sua concreta attuazione.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta della parte vittoriosa.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; la liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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