Sentenza n. 182/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento l’annullamento del provvedimento tacito di diniego di accesso agli atti formatosi sull’istanza di ostensione inviata il 15 ottobre 2025 ed allibrata al prot. n. 211867 del 16 ottobre 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e per l’accertamento del diritto di accedere agli atti e ai documenti richiesti anche a titolo di accesso civico generalizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso documentale e civico generalizzato relativa agli atti sull’utilizzo del servizio informatico negli anni 2022-2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva affidato al Comune un servizio annuale di inventario hardware e software e registrazione degli accessi al server, limitato all’annualità 2021. Dopo avere sostenuto che il Comune avrebbe continuato a utilizzare il servizio negli anni successivi e avere chiesto il pagamento dei relativi corrispettivi, la società ha presentato un’istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo tutta la documentazione relativa all’effettivo utilizzo del servizio negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, nonché ogni ulteriore atto e corrispondenza con gli uffici. Formatasi una situazione di diniego tacito, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo anche l’accertamento del diritto di accesso civico generalizzato. Il Comune ha eccepito la tardività, l’inammissibilità per genericità ed esploratività dell’istanza e l’infondatezza della pretesa, depositando una nota successiva con cui ribadiva l’inesistenza di documenti ulteriori rispetto all’affidamento del servizio per il 2021 e ai relativi allegati. Il TAR ha escluso la tardività, rilevando che il diniego tacito si era formato il 14 novembre 2025 e che il ricorso era stato notificato il 10 dicembre 2025, entro il termine di trenta giorni. Ha inoltre escluso la genericità dell’istanza, riferita a una vicenda amministrativa circoscritta e facilmente identificabile, concernente l’esecuzione di uno specifico contratto pubblico. Nel merito, la ricorrente sosteneva che l’ulteriore utilizzo del servizio implicasse l’esistenza di atti o comunicazioni ostensibili; il Comune sosteneva invece che il rapporto si fosse esaurito nel 2021 e che non vi fossero atti di rinnovo o proroga.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché tempestivamente proposto entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a., e ammissibile, poiché l’istanza individuava una vicenda amministrativa specifica e documentazione agevolmente reperibile. La domanda è stata però giudicata infondata nel merito. Il Comune aveva confermato, sia con la nota del 24 giugno 2025 sia con quella depositata in giudizio del 16 gennaio 2026, che il contratto aveva prodotto effetti soltanto per il 2021 e che non erano stati adottati atti successivi di rinnovo o proroga. La documentazione acquisita dimostrava inoltre il pagamento della fattura relativa al servizio erogato nel 2021. In assenza di ulteriori documenti esistenti, non poteva essere ordinata l’ostensione né mediante accesso documentale né mediante accesso civico generalizzato. La società non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare la prosecuzione del rapporto contrattuale o l’esistenza di documenti amministrativi relativi agli anni successivi; le comunicazioni unilateralmente inviate dalla società nel 2022 e nel 2023 non provavano tale circostanza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
termine perentorio di trenta giorni
Il ricorso avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla formazione del diniego tacito; nel caso concreto il termine decorreva dal 14 novembre 2025.
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone l’esistenza di documenti amministrativi ostensibili; non può essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti.
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Anche l’accesso civico generalizzato non consente di ottenere documenti che l’amministrazione dichiari, con conferma ritenuta attendibile dal giudice, non esistere.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego tacito di accesso è tempestivo se notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-diniego sull’istanza di accesso.
- Un’istanza di accesso non è generica o esplorativa quando individua una vicenda amministrativa circoscritta e un rapporto contrattuale specifico, anche se non indica gli estremi identificativi di ciascun documento richiesto.
- L’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato presuppongono l’esistenza materiale dei documenti richiesti: l’amministrazione non può essere obbligata a esibire documenti inesistenti.
- La mera allegazione del privato circa la prosecuzione di un rapporto contrattuale non dimostra l’esistenza di ulteriori atti amministrativi; le comunicazioni unilateralmente inviate all’amministrazione, prive di riscontro, non provano né la prosecuzione del rapporto né l’esistenza di documenti ostensibili.
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