Cassazione Penale, Ordinanza n. 10596/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il primo motivo, comune, denunciava inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex artt. 133 e 62-bis c.p., sostenendo che la motivazione fosse carente. Il secondo motivo, proposto dalla sola coimputata Stojanovic Silvia, contestava la sussistenza della recidiva, assumendone l’insussistenza o l’erronea applicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione non illogica sul punto delle attenuanti. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva valutato la recidiva in concreto secondo i criteri dell’art. 133 c.p., considerando il rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne e la loro significatività come indice di inclinazione al delitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando il giudizio di merito. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se sorretto da motivazione riferita agli elementi ritenuti decisivi, e che la recidiva va apprezzata in concreto dal giudice di merito, secondo il rapporto tra fatto e precedenti penali.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello.
art. 707 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello.
art. 133 c.p.
Criterio di valutazione da applicare, in concreto, sia ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche sia ai fini dell'apprezzamento della recidiva.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare espressamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.; non è richiesta una confutazione analitica di tutti i dati prospettati dalle parti o emergenti dagli atti.
- La censura in cassazione sul trattamento delle attenuanti generiche è destinata a cadere quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti evidenti illogicità o manifeste contraddizioni.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale tra i reati: occorre una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, per verificare se questi ultimi siano indice di una perdurante inclinazione a delinquere.
- La verifica della recidiva richiede un accertamento individualizzato della sua reale incidenza criminologica sul fatto oggetto del giudizio, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
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