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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04959/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una procedura di mobilità avviata dalla società con lettera del 22 dicembre 2017. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra del lavoratore e condannando l'azienda alla tutela risarcitoria prevista per il licenziamento illegittimo. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società, ritenendo illegittima la scelta di limitare la platea dei lavoratori da comparare alla sola sede di L'Aquila, sulla base di una comunicazione di avvio della procedura ritenuta standardizzata e priva di adeguata specificazione delle ragioni tecnico-organizzative, nonostante emergesse la fungibilità professionale tra i lavoratori delle diverse sedi. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che non potesse essere pronunciata una condanna generica al risarcimento in assenza di specifica domanda e lamentando la scissione tra an e quantum; 2) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato svolgimento dell'istruttoria sulle posizioni individuali dei singoli lavoratori dopo la separazione del ricorso cumulativo; 3) violazione degli artt. 5, comma 1, l. n. 223/1991 e 3 l. n. 604/1966, per avere la corte escluso la possibilità di restringere la comparazione per ragioni geografiche e organizzative, data la distanza tra le sedi; 4) in via subordinata, violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, l. n. 223/1991, per avere applicato la tutela reintegratoria invece di quella solo risarcitoria, trattando il vizio come sostanziale anziché meramente formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su questioni nuove e, comunque, infondato, osservando che la domanda introduttiva conteneva una richiesta di risarcimento non specificamente quantificata, coerente con una condanna generica ex art. 18 l. n. 300/1970. Ha respinto il secondo motivo ritenendo implicitamente decisa la richiesta istruttoria, poiché la corte territoriale aveva già valorizzato la documentazione e la prova testimoniale sulla fungibilità dei lavoratori e sulla comparabilità delle professionalità presenti nelle varie sedi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, nel licenziamento collettivo, l'eventuale aggravio di costi per trasferimenti non esclude la comparazione tra lavoratori delle diverse unità produttive, salvo che il datore provi specifiche e coerenti esigenze tecnico-produttive; nel caso concreto, la delimitazione alla sola sede aquilana era stata motivata in modo standardizzato e senza considerare professionalità e riqualificazione. Ha infine respinto il quarto motivo, confermando che la scelta dei lavoratori limitata unilateralmente a una sola unità produttiva integra violazione dei criteri di scelta sanzionata con la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come modificato. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di domanda; la Corte rileva che la censura introduce questioni nuove non devolute nei gradi di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al lamentato vizio di ultrapetizione; la Corte esclude la nullità perché la domanda risarcitoria era stata proposta in termini generici.

  • art. 278 c.p.c.

    Invocato contro la condanna generica; la Corte ritiene corretta la pronuncia di condanna al solo an del risarcimento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicazione del vizio processuale dedotto nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    Nel licenziamento collettivo la comparazione e la scelta dei lavoratori devono rispettare i criteri legali; il datore deve provare le esigenze tecnico-produttive che giustificano eventuali delimitazioni dell'ambito di comparazione.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato come parametro sostanziale dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere la comparazione tra sedi diverse nel licenziamento collettivo.

  • art. 4, comma 9, L. n. 223/1991

    Richiamato con riferimento al regime sanzionatorio della violazione dei criteri di scelta nella procedura collettiva.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223/1991

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere solo formale del vizio; la Corte conferma invece la tutela reintegratoria applicata dal giudice di merito.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Applicato quale tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta.

  • art. 1, comma 46, L. n. 92/2012

    Citato come norma modificativa della disciplina dei criteri di scelta e del relativo regime sanzionatorio.

  • art. 1, comma 48, L. n. 92/2012

    Richiamato per descrivere la scansione procedimentale originaria del ricorso cumulativo poi scisso nei singoli procedimenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento al contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla parte ricorrente.

  • L. n. 223/1991

    La Corte ribadisce i principi consolidati in tema di licenziamento collettivo, delimitazione della platea dei lavoratori e onere probatorio del datore di lavoro.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare può essere legittima solo se sorretta da specifiche e coerenti esigenze tecnico-produttive, da indicare già nella comunicazione di avvio della procedura e da provare in giudizio dal datore di lavoro.
  • La scelta di limitare unilateralmente la comparazione a una sola unità produttiva, quando il progetto di ristrutturazione riguarda più sedi e sussiste fungibilità professionale tra i dipendenti, viola i criteri legali di scelta.
  • L'eventuale aggravio organizzativo o economico derivante da trasferimenti tra sedi diverse non esonera il datore dall'obbligo di comparazione, poiché la disciplina dei licenziamenti collettivi mira a ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione.
  • La domanda di risarcimento nel contesto dell'impugnativa di licenziamento può essere accolta anche in forma generica quando sia stata proposta senza specifica quantificazione, senza che ciò integri ultrapetizione.
  • Le censure per omessa pronuncia non sono fondate quando il giudice di merito, pur senza confutare analiticamente ogni istanza istruttoria, abbia implicitamente deciso sul punto valorizzando prove già acquisite e ritenute sufficienti a fondare l'accertamento decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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