Cassazione Civile, Ordinanza n. 22790/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società, quale debitrice principale, e di due fideiussori, per il saldo passivo di un conto corrente. I soccombenti in primo e secondo grado hanno sostenuto di essere estranei alle operazioni bancarie che avevano determinato lo scoperto, affermando che tali operazioni sarebbero state compiute senza loro autorizzazione. La Corte d'appello ha però ritenuto che il legale rappresentante della società avesse sempre gestito personalmente il conto, valorizzando la consulenza grafologica che riconduceva a lui varie sottoscrizioni, nonché altri elementi presuntivi per le operazioni prive della sua firma. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie, della CTU grafologica e delle prove testimoniali; con il secondo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1176, comma 2, 1228, 1341, 1342 c.c., dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, sostenendo che la banca avrebbe consentito operazioni prive di specifica autorizzazione e senza la diligenza qualificata dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero, in parte, infondate e, in parte, inammissibili, poiché i ricorrenti, sotto l'apparente veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure tratti come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non invece quando si contesti semplicemente il modo in cui il materiale probatorio è stato valutato. Quanto alla prova presuntiva, ha confermato che l'apprezzamento circa precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto in modo idoneo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; rileva solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
art. 116 c.p.c.
Non è violato quando il giudice di merito eserciti il proprio prudente apprezzamento sulle prove soggette a valutazione; la censura è ammissibile solo se il giudice tratti come prove legali elementi che non lo sono o disattenda prove legali.
art. 1176, comma 2, c.c.
È richiamato come parametro di diligenza qualificata asseritamente violato dalla banca, ma la censura non è accolta perché si risolve in una contestazione di merito sulla ricostruzione dei fatti.
art. 1228 c.c.
È evocato dai ricorrenti nel quadro della pretesa responsabilità della banca per l'operato di terzi, ma la doglianza non supera il vaglio di legittimità.
art. 1341 c.c.
È richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nel decidere.
art. 1342 c.c.
È richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza decisivo rilievo nella ratio decidendi.
art. 117 T.U.B.
È invocato come parametro di disciplina del rapporto bancario, ma la Corte non accoglie la censura perché diretta in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 11/2010
È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità delle operazioni eseguite senza autorizzazione, ma il motivo è respinto perché attacca l'accertamento di merito sulla riconducibilità delle operazioni al correntista.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione delle presunzioni è circoscritto ai limiti del vizio motivazionale, che nel caso non risulta utilmente dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito utilizza prove non dedotte, acquisite fuori dai limiti legali, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta lamentare una cattiva o non condivisa valutazione del materiale istruttorio.
- La rivalutazione del fatto e delle prove, anche testimoniali o presuntive, è preclusa al giudice di legittimità quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda.
- L'apprezzamento circa la sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La contestazione della riconducibilità di operazioni bancarie al cliente, quando il giudice di merito l'abbia accertata sulla base di firme riconosciute e di elementi presuntivi, non può essere riproposta in cassazione come mera violazione di legge.
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