Ordinanza n. 2840/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3198/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Del Villano Aceto, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 3851/2018, pubblicata in data 01/08/2022 e notificata il 26/10/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3198/2022
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3198/2022 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 1° agosto 2022, notificata il 26 ottobre 2022 e dichiarata passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il testo dell'ordinanza non specifica le concrete censure rivolte alla condotta dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR, senza definire il giudizio di ottemperanza né pronunciarsi sulla richiesta di astreinte, ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dall'Amministrazione resistente sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha quindi ordinato al Ministero il deposito della relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 22 aprile 2026. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide sulla richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il collegio ritenga necessari ulteriori chiarimenti sui fatti e sulle censure dedotte, può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione istruttoria entro un termine e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
- La richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza, ma non risulta decisa quando il giudizio sia rinviato per l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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