Sentenza n. 10177/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della D.D. n. CH/1228/2025 del 19.05.2025 emessa dal Municipio VI di Roma Capitale, notificata in data 18.06.2025 con la quale veniva data comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e veniva ingiunta “l’immediata sospensione di eventuali ulteriori lavori edibili abusivi in corso in Roma, Via Prenestina n. 1094”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, recante contestuale ordine di immediata sospensione dei lavori abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione municipale con cui Roma Capitale ha comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio per lavori edilizi privi di titolo abilitativo e ha ingiunto l'immediata sospensione di eventuali ulteriori lavori abusivi. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 19, 21-nonies e 6 della l. n. 241/1990, dell'art. 32 della l. n. 47/1985 e degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenze istruttorie e motivazionali, travisamento dei fatti e violazione del contraddittorio. In particolare, l'atto sarebbe stato fondato su un diniego di condono non definitivo, senza esame delle osservazioni dei destinatari e degli elementi favorevoli risultanti dai pareri acquisiti. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua, sostenendo che l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare il diniego di sanatoria già impugnato, senza considerare la natura sopravvenuta del vincolo stradale e il pregiudizio economico derivante dall'atto, anche rispetto all'immobile locato a terzi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità. La determinazione impugnata è stata qualificata come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, avente natura endoprocedimentale e non autonomamente lesiva, poiché diretta a consentire la partecipazione dell'interessato e non idonea a incidere direttamente e definitivamente sulla sua sfera giuridica. Anche l'ordine contestuale di sospensione dei lavori non ha modificato tale conclusione: esso è stato qualificato come misura provvisoria e cautelare, destinata a evitare l'aggravamento della situazione di fatto nelle more dei provvedimenti repressivi definitivi. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di sospensione ha efficacia limitata a 45 giorni e perde automaticamente efficacia decorso tale termine. Poiché l'ordine, notificato il 18 giugno 2025, aveva esaurito i propri effetti prima della notifica del ricorso, avvenuta il 16 settembre 2025, l'eventuale annullamento non avrebbe procurato ai ricorrenti alcuna utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate, trattandosi di esito in rito fondato su una questione rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è un atto endoprocedimentale, funzionale alla partecipazione dell'interessato e, di regola, privo di autonoma lesività e impugnabilità.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'ordine di sospensione dei lavori edilizi ha natura provvisoria e cautelare e perde automaticamente efficacia decorso il termine legale di 45 giorni.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando difetta una condizione dell'azione, tra cui l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia utile.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale diretto a garantire la partecipazione dell'interessato, non è autonomamente impugnabile se non produce una lesione diretta, concreta e definitiva della sfera giuridica del destinatario.
- L'ordine di sospensione dei lavori edilizi previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura cautelare e interinale; la sua efficacia è temporalmente limitata al termine legale di 45 giorni, decorso il quale l'ordine si estingue automaticamente.
- Quando l'ordine di sospensione dei lavori abbia esaurito i propri effetti prima della proposizione del ricorso, l'annullamento dell'atto non può procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
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