Cassazione Penale, Sentenza n. 564/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, chiedendo l'applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Sosteneva errori nei riferimenti ai precedenti (assenza di condanne per truffa, assenza di condanne nel 2005), l'anzianità di alcuni precedenti e che il tempo trascorso dovrebbe attenuare la valutazione della pericolosità. Inoltre affermava che gli elementi probatori già raccolti ridurrebbero il rischio di inquinamento della prova.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di novità rispetto al riesame, giudicando la motivazione del Tribunale adeguata. È stata richiamata la regola secondo cui il mero decorso del tempo ha valenza neutra in materia cautelare se non accompagnato da circostanze attenuanti concrete. Dalle risultanze indiziarie è emersa l'attività di spaccio svolta in modo professionale, anche con operazioni in ambito domestico, giustificando il rischio di reiterazione e l'infungibilità della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari proposti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma ...
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione e cessione di stupefacenti; ha costituito il titolo di imputazione che giustifica l'adozione di misure cautelari quando sussistono gravi indizi e pericolosità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero in sede di udienza; qui indicata come riferimento procedurale per la richiesta formulata dal Procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la conseguenza, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, dell'onere delle spese e della corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di C 3.000,00.
art. 94 cod. proc. pen. (richiamato)
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; il testo integrale non è riportato nella sentenza frammentata, ma l'atto è stato mandato alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che nel caso di specie non sussistono elementi di colpa nella proposizione del ricorso tali da escludere l'applicabilità delle conseguenze previste per l'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021)
Precedenti che confermano il principio secondo cui il mero decorso del tempo non attenua di per sé la pericolosità cautelare; utilizzati per motivare l'adeguatezza della misura cautelare in presenza di elementi indiziari persistenti.
Massime di principio
- Il decorso del tempo, da solo, non attenua automaticamente le esigenze cautelari: il ricorrente deve indicare circostanze concrete e nuove per dimostrare una diminuzione della pericolosità.
- Le doglianze generiche e ripetitive rispetto a quanto già deciso in sede di riesame sono in genere inammissibili: il giudice di legittimità richiede elementi nuovi o errori giuridici chiari.
- Quando gli indizi indicano un'attività di spaccio 'professionale' e svolta anche in ambito domestico, il rischio di reiterazione può giustificare misure più afflittive e l'infungibilità rispetto a misure meno afflittive.
- L'onere di provare che una misura meno afflittiva sia effettivamente idonea a prevenire il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione grava sul ricorrente che propone l'alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso conseguenze economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non emergano elementi di colpa nell'iniziativa del ricorso.
- In sede cautelare la valutazione è sostanzialmente preventiva e si fonda su un giudizio di pericolosità indiziaria; le questioni soggette a verifica probatoria più approfondita possono non essere idonee a rimuovere la misura cautelare in assenza di nuovi fatti.
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