Cassazione Penale, Sentenza n. 4047/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli (11/06/2020) che, su appello del pubblico ministero, ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art.416-bis). La censura principale è di vizio di motivazione e violazione dell'art.416-bis: secondo la difesa il Tribunale non avrebbe indicato elementi concreti e gravi indizi della effettiva appartenenza di Arturo al clan, né specificato il suo ruolo e i compiti funzionali all'associazione; si sarebbe limitato a richiamare una pregressa partecipazione a organizzazione camorristica, legami familiari e alcune condotte (es. gestione parcheggi abusivi).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale: per l'integrazione dell'adesione mafiosa è sufficiente un contributo anche temporaneo e limitato purché concreto e funzionale al programma criminoso. Nel caso, risulta provata la gestione articolata di parcheggi abusivi con estorsioni destinate alla cassa comune del clan, l'esistenza di telefonate probatorie e le dichiarazioni di collaboratori che confermano la prosecuzione dell'attività criminale dopo la precedente condanna. La sentenza di primo grado con rito abbreviato (12/05/2021) che ha condannato l'imputato a 6 anni e 8 mesi è richiamata a supporto; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. L'ordinanza cautelare è stata dichiarata esecutiva e la cancelleria incaricata degli adempimenti di esecuzione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte interpreta il reato di associazione mafiosa come integrato anche quando l'adesione del singolo consista in un contributo effettivo, seppure temporaneamente limitato, e finalizzata alla realizzazione del programma criminoso dell'organizzazione; rilevano mezzi predisposti per la commissione di delitti e l'apporto alla cassa comune.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza; legittima la proposizione dell'appello volto all'aggravamento della misura cautelare.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti esecutivi conseguenti alla dichiarazione di esecutività dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare.
Sentenza Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018 (Canale)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è sufficiente un contributo limitato temporalmente se concreto e finalizzato al programma criminoso per integrare la partecipazione associativa di tipo mafioso.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per giustificare l'equo importo da versare alla Cassa delle Ammende in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per il delitto di associazione mafiosa (art.416-bis) non è necessario che l'adesione sia continuativa: è sufficiente un contributo effettivo, anche temporaneo o circoscritto, se funzionale al programma criminoso e se destinato, ad esempio, ad alimentare la cassa comune.
- La sussistenza della gravità indiziaria può derivare da elementi indiziari concreti come la gestione di attività illecite (es. parcheggi abusivi), il versamento di proventi alla cassa comune, intercettazioni telefoniche rilevanti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia che riferiscono la prosecuzione dell'attività del sodalizio.
- Una precedente condanna per reati associativi e la prosecuzione di comportamenti analoghi possono rafforzare la valutazione della permanenza o della ripresa dell'adesione al sodalizio, anche se l'attività del singolo è ripresa dopo un periodo interruttivo (detenzione o condanna).
- Le censure generiche che non confrontano nel dettaglio gli elementi fattuali e probatori indicati dal giudice sono destinate a essere considerate inammissibili o infondate: il ricorrente deve specificamente confutare le prove o la loro interpretazione.
- In sede di misure cautelari, il giudice può valorizzare sia i riscontri indiziari materiali (telefonate, flussi di denaro, organizzazione delle attività illecite) sia le dichiarazioni dei collaboratori, purché contestualizzate e coerenti tra loro.
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