Ordinanza n. 770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione dell’attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva negato la sospensione del provvedimento amministrativo adottato a seguito di ispezione. La sospensione dell’attività era stata disposta per la mancata predisposizione del Piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera g), d.lgs. 81/2008. L’appellante ha contestato, in particolare, l’esigibilità della prescrizione, deducendo la propria estraneità al cantiere oggetto dell’ispezione. Il Consiglio di Stato ha rilevato anche incongruenze fattuali relative alle tempistiche di licenziamento e riassunzione di due lavoratori, senza tuttavia ritenerle decisive nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto prima facie fondata l’obiezione secondo cui la predisposizione del Piano operativo di sicurezza non era esigibile dall’impresa, in quanto estranea al cantiere oggetto dell’ispezione; tale conclusione risultava avvalorata anche dalle risultanze penali. Restano ferme le ulteriori valutazioni dell’amministrazione sulle altre irregolarità lavoristiche ipotizzate dall’Ispettorato. È stato ritenuto sussistente il periculum in mora derivante dalla sospensione dell’attività imprenditoriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 91, comma 1, lett. g), d.lgs. 81/2008
Piano operativo di sicurezza
La prescrizione relativa alla predisposizione del Piano operativo di sicurezza deve essere esigibile in relazione all’impresa effettivamente operante nel cantiere oggetto dell’ispezione; in fase cautelare è stata ritenuta prima facie non esigibile nei confronti di un’impresa estranea a quel cantiere.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In conseguenza dell’accoglimento cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi contenuti nella decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’attività imprenditoriale fondata sulla mancata predisposizione del Piano operativo di sicurezza richiede, almeno prima facie, che l’obbligo fosse concretamente riferibile ed esigibile dall’impresa rispetto al cantiere oggetto dell’ispezione.
- L’estraneità dell’impresa al cantiere cui si riferisce l’obbligo di predisporre il Piano operativo di sicurezza può integrare un fumus boni iuris sufficiente per sospendere il provvedimento di sospensione dell’attività, quando tale estraneità sia avvalorata anche da risultanze penali.
- L’accoglimento cautelare fondato sull’inesigibilità di uno specifico obbligo non preclude all’amministrazione le ulteriori valutazioni sulle diverse irregolarità lavoristiche contestate all’impresa.
- La sospensione dell’attività imprenditoriale costituisce una misura idonea a determinare un periculum in mora, ove l’impresa deduca un pregiudizio attuale derivante dall’interruzione dell’esercizio.
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