Sentenza n. 3348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 20 maggio 2024 n.1101, che ha accolto il ricorso n. 389/2024 R.G. proposto: per l’annullamento: del provvedimento 18 gennaio 2024, prot. n. 1755, con il quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di Fisciano, ha respinto l’istanza di permesso di costruire 29 giugno 2023 prot. n. 19358 presentata da Cleo Pellegrino per lavori di demo-ricostruzione con delocalizzazione dell’edificio di proprietà situato a Fisciano, località Lenze, e distinto al relativo catasto al foglio 19, particelle 747, sub 1, 657 e 852; e degli atti connessi; e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato il diniego di permesso di costruire relativo a un intervento di demo-ricostruzione con delocalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado, che aveva annullato il diniego del permesso di costruire e aveva respinto soltanto la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il primo motivo contestava l'affermazione secondo cui l'intervento previsto dall'art. 4 della legge regionale Campania n. 13/2022 fosse ammissibile anche in assenza della previa approvazione del PUC, richiamando una nota interpretativa regionale. Il secondo motivo deduceva l'omessa valutazione della ricaduta dell'area in zona boschiva, con conseguente sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004, nonché dell'esistenza di un vincolo idrogeologico. Il terzo motivo sosteneva che l'istanza fosse stata presentata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e non della legge regionale Campania n. 13/2022. Il quarto motivo riguardava il rispetto dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, avendo il Comune comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'appellato ha riproposto le censure non esaminate in primo grado, deducendo violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale Campania n. 13/2022, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, sviamento, arbitrarietà e illogicità. Nel corso del giudizio il Comune, in riedizione del potere, ha adottato un nuovo diniego, fondato non solo sulla mancata approvazione del PUC, ma anche sull'ulteriore ragione dell'insistenza dell'intervento in zona agricola, ostativa ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera d), della legge regionale Campania n. 13/2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la sentenza di primo grado e l'ordinanza cautelare d'appello, il Comune ha rinnovato l'istruttoria, ha comunicato i motivi ostativi e ha adottato un nuovo provvedimento di diniego, contenente motivazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'atto originario. La sopravvenienza di un nuovo atto, autonomamente lesivo e fondato anche su ragioni diverse, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'appello contro il precedente diniego. Il nuovo provvedimento è stato a sua volta impugnato davanti al TAR, che ha accolto il ricorso; la relativa sentenza è stata autonomamente appellata dal Comune in un distinto giudizio ancora pendente. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Campania n. 13/2022
La controversia di merito riguardava l'applicabilità della disciplina regionale agli interventi edilizi, in particolare in relazione alla necessità del PUC e ai limiti per gli interventi in zona agricola; la questione non è stata tuttavia decisa per l'improcedibilità dell'appello.
art. 4, comma 6, lett. d), l.r. Campania n. 13/2022
È stata indicata nel nuovo diniego quale disposizione ostativa all'autorizzazione dell'intervento ricadente in zona agricola; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 3 l.r. Campania n. 13/2022
Richiamato tra le disposizioni regionali dedotte dall'appellato; nessuna interpretazione definitiva è stata resa nella sentenza.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004
Richiamato dal Comune per sostenere la sottoposizione dell'area boschiva a vincolo paesaggistico; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal Comune per sostenere che l'istanza fosse stata presentata ai sensi della disciplina ordinaria del permesso di costruire, anziché della legge regionale n. 13/2022; il motivo non è stato deciso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La questione riguardava la comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione delle osservazioni dell'istante; il motivo era stato assorbito in primo grado e non è stato esaminato nel merito in appello.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale del potere di definire il giudizio con una pronuncia di rito, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio d'appello contro un diniego amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento in riedizione del potere, il nuovo atto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'appello contro il provvedimento originario.
- L'appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il nuovo provvedimento amministrativo non si limita a riprodurre l'originaria motivazione, ma introduce ulteriori ragioni autonome di diniego, rendendo necessario impugnare il nuovo atto in un distinto giudizio.
- La riedizione del potere successiva all'annullamento giurisdizionale dell'atto originario non consente di decidere nel merito l'appello contro quest'ultimo quando l'atto sopravvenuto costituisce il nuovo esercizio del potere e presenta una portata lesiva autonoma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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