Sentenza n. 10637/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza alla sentenza n. 6742/2025 del 1/4/2025, pubblicata il 3/4/2025, con la quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere sul ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MAECI sull'istanza del 20/10/2024 dell’interessata, intesa a ottenere lo storico della “Carta M.A.E.” e condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 750, oltre accessori come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 6742/2025 quanto al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 6742/2025, con la quale il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso relativo al silenzio serbato dal MAECI sull'istanza diretta a ottenere lo storico della Carta M.A.E. e aveva condannato l'amministrazione al pagamento, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, di 750 euro oltre accessori. Il ricorso per ottemperanza è stato depositato il 29 gennaio 2026. Nel corso del giudizio il MAECI ha effettuato il pagamento, in data 24 marzo 2026, versando complessivamente 921,84 euro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adempiuto alla precedente sentenza mediante il pagamento delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del MAECI, liquidandole in 1.000 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale: al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento sussisteva, essendo il pagamento intervenuto successivamente al deposito del ricorso. La sentenza ordina l'esecuzione della pronuncia da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato o di una pronuncia esecutiva; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di ulteriore oggetto per l'adempimento intervenuto in corso di causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'amministrazione alla pronuncia da eseguire determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'inadempimento sussistente al momento dell'introduzione del giudizio ha reso necessaria l'azione.
- La verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese deve avere riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, anche se l'obbligazione viene successivamente adempiuta.
Come è indicizzato
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