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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05370/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre rapporti di conto corrente e da quattro mutui chirografari intrattenuti con una banca da una società poi fallita e dai suoi garanti personali. Gli attori avevano chiesto l’accertamento del saldo corretto dei conti, deducendo usura oggettiva e soggettiva sopravvenuta, anatocismo e illegittimità della commissione di massimo scoperto; inoltre avevano sostenuto la nullità dei mutui perché asseritamente privi di causa, in quanto destinati solo a ripianare l’esposizione debitoria della società. La banca aveva eccepito, tra l’altro, la prescrizione delle rimesse anteriori al decennio e contestato nel merito tutte le doglianze tecniche. In cassazione i ricorrenti hanno articolato nove motivi: omesso esame e vizio di motivazione sul loro asserito difetto di titolarità/qualità di fideiussori anche rispetto ai mutui; erronea applicazione della prescrizione alle rimesse su conto corrente nonostante l’esistenza di affidamenti; omesso esame della documentazione contabile prodotta; violazione dell’art. 210 c.p.c., dell’art. 119 TUB e dell’art. 115 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione e per il diniego della CTU; violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. in tema di usura; nullità della motivazione sulla censura relativa all’anatocismo; nullità della motivazione sul rigetto della CTU; e censura sulle spese di lite, ritenute eccessive per l’applicazione dei valori medi del d.m. n. 55/2014. Nel giudizio di legittimità è intervenuta una società cessionaria dei crediti bancari, che ha anche dedotto l’esistenza di un giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, eccezione però non valutabile compiutamente per incompletezza della documentazione depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’intervento della cessionaria del credito, ma ha escluso che la memoria potesse valere anche per la banca non costituita. Ha poi rilevato che l’eccezione di giudicato esterno era astrattamente deducibile, ma non esaminabile nel merito per la produzione di una sentenza incompleta. Nel merito dei motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure basate su documenti non specificamente localizzati, non trascritti e non dimostrati come prodotti nei gradi di merito, oltre che perché tese a sollecitare una nuova valutazione del merito o una rivalutazione delle prove non consentita in cassazione. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, nei conti correnti ancora in essere, la prescrizione può colpire le singole rimesse solutorie anteriori al decennio; ha ritenuto non censurabile la motivazione sulla non contestazione di anatocismo e sulla inammissibilità della CTU perché esplorativa; ha escluso il vizio di motivazione apparente; e ha giudicato inammissibile la doglianza sulle spese perché la liquidazione entro il minimo e il massimo tariffario rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successore a titolo particolare

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire in cassazione solo in situazioni eccezionali in cui altrimenti sarebbe compromesso il diritto di difesa; il giudizio resta comunque tra le parti originarie, ma la sentenza spiega effetti anche verso il successore.

  • art. 370 c.p.c.

    La memoria può essere depositata solo dalla parte ritualmente costituita con controricorso; non può giovarsene chi non abbia depositato un proprio controricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria in camera di consiglio, richiamata in relazione alla costituzione della cessionaria e alla memoria da essa depositata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentita una nuova valutazione del merito o una censura di mera insufficienza/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Le censure fondate su documenti devono indicarne con precisione contenuto, collocazione e avvenuta produzione; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è strumento distinto e strettamente collegato alle richieste di acquisizione documentale; la sua mancata richiesta può rendere infondata la doglianza sulla mancata produzione documentale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite d’ufficio oltre i limiti di legge, non quando valuti le prove attribuendo maggiore forza ad alcune piuttosto che ad altre.

  • art. 119 TUB

    La richiesta di ottenere copia della documentazione bancaria è stata considerata strettamente collegata all’eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; in mancanza di quest’ultimo, la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 644 c.p. nel motivo sull’usura; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale norma penale di riferimento per la verifica dell’usura; la censura sul superamento della soglia è stata reputata inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.

  • art. 283 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disattesa dalla corte territoriale.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese entro i valori medi della tariffa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se resta entro i parametri tabellari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può, di regola, intervenire se ciò non è necessario a evitare una lesione del diritto di difesa; tuttavia l’intervento è ammissibile quando il dante causa non si sia costituito a tutela di quel diritto oppure abbia limitato la propria difesa ai crediti rimasti in sua titolarità.
  • L’eccezione di giudicato esterno può essere proposta in cassazione solo se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di merito e non poteva quindi essere dedotto prima; se la documentazione depositata è incompleta, però, la Corte non può valutarla compiutamente.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dolersi in cassazione della semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; sono deducibili solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e le anomalie motivazionali radicali e costituzionalmente rilevanti.
  • Le censure che si fondano su documenti devono rispettare rigorosamente l’autosufficienza: occorre indicare dove il documento è stato prodotto, trascriverne o riassumerne il contenuto e chiarire la sua decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Nei rapporti di conto corrente ancora in corso, la prescrizione può essere eccepita con riguardo alle singole rimesse che abbiano funzione solutoria, mentre le rimesse ripristinatorie seguono una diversa logica di decorrenza.
  • La contestazione di anatocismo o usura deve essere specifica e sorretta da un’elaborazione tecnica coerente con i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili; se la perizia di parte è ritenuta inattendibile o metodologicamente errata, il giudice può rigettare la CTU perché meramente esplorativa.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge; non basta dissentire dalla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali entro la forbice minima-massima delle tabelle ministeriali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una violazione dei parametri legali o del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoUsura bancariaAnatocismoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

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