Parere n. 189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Laboratorio Pliniano S.r.l. Analisi Cliniche nei confronti di Regione Puglia, Bianalisi Taranto - Centro Analisi E/4 Dr. Ermanno Calcatelli S.r.l., Bianalisi Sp.A., Lifebrain S.r.l. e Lifebrain Taranto S.r.l. per l’annullamento della delibera del direttore generale dell’Asl Taranto n. 1399 del 29 giugno giugno 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera del Direttore generale dell’ASL di Taranto n. 1399 del 29 giugno 2022, relativa alla ripartizione del fondo aziendale 2022 per le prestazioni ambulatoriali di Patologia Clinica
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la delibera dell’ASL di Taranto n. 1399/2022, deducendo che la ripartizione del fondo aziendale avrebbe favorito aggregazioni in rete di laboratori organizzate secondo il modello B1, consentendo l’accesso al mercato e ai tetti di spesa a soggetti non compatibili con la disciplina regionale. Sono state prospettate la violazione della deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 736/2017, il contrasto con gli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni del 2011, l’inosservanza dei limiti territoriali delle aggregazioni previsti dalla determinazione regionale n. 394/2021 e l’omesso controllo, da parte della Regione e dell’ASL, sulle partecipazioni detenute in strutture operanti in più province o regioni. Il ricorrente ha inoltre contestato l’utilizzo, per le reti modello B1, di parametri storici riferiti al 2017, ritenuti non più applicabili e idonei a produrre distorsioni della concorrenza e danni economici alle strutture appartenenti alle reti modello A. L’ASL ha chiesto il rigetto. Il Ministero della salute ha rilevato anche la sottoscrizione, da parte del ricorrente, dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, con clausola di salvaguardia, cui ha attribuito valore di acquiescenza. Successivamente, il ricorrente ha comunicato che, a seguito dell’opposizione di una controinteressata, il ricorso era stato trasposto in sede giurisdizionale e pendeva dinanzi al TAR Puglia, sezione di Lecce, con il n. 68/2023.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità della ripartizione del fondo, alle aggregazioni in rete, ai limiti territoriali, ai parametri storici e alla clausola di salvaguardia. Preso atto della comunicazione secondo cui, a seguito dell’opposizione di una controinteressata, il ricorso straordinario era stato trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia – Sezione di Lecce, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta da una controinteressata ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo. La pendenza del giudizio dinanzi al TAR Puglia – Sezione di Lecce comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza esame delle questioni di merito.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
la struttura risulta aver proceduto alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 per l’esercizio 2022
Il Ministero ha richiamato la sottoscrizione dell’accordo contrattuale e della clausola di salvaguardia come possibile acquiescenza agli atti relativi all’annualità contrattuale, con rinuncia alle impugnazioni già proposte o proponibili; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione nel merito.
DD.GG.RR. Puglia n. 25 e n. 34 del 12 gennaio 2018
Sono indicate quali deliberazioni regionali recanti i criteri utilizzati per la ripartizione del fondo aziendale relativo alle prestazioni ambulatoriali di Patologia Clinica.
D.G.R. Puglia n. 503 del 19 marzo 2019
È richiamata tra gli atti regionali contenenti i criteri per la ripartizione del fondo aziendale.
D.G.R. Puglia n. 736/2017
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina delle aggregazioni in rete e alla partecipazione al mercato e ai tetti di spesa; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità.
determinazione regionale n. 394 del 28 dicembre 2021
vanno stabiliti i limiti agli ambiti territoriali delle aggregazioni; non dovranno eccedere il territorio provinciale e/o regionale
Il ricorrente l’ha invocata per sostenere l’esistenza di limiti territoriali alle aggregazioni in rete; il Consiglio di Stato non ha deciso la fondatezza della censura.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, comunicata nel parere, conduce alla definizione del procedimento straordinario per improcedibilità.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione di un controinteressato, il procedimento straordinario diviene improcedibile e il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito.
- La trasposizione determina la prosecuzione della controversia davanti al giudice amministrativo competente, mentre il ricorso straordinario non può essere contemporaneamente definito nel merito.
- La comunicazione della parte ricorrente circa la pendenza del giudizio instaurato per trasposizione è sufficiente, nel parere consultivo, a fondare la declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Impugnazione della ripartizione del fondo sanitario 2022
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un laboratorio privato accreditato operante nella branca di Patologia Clinica contro la Regione Puglia, l’ASL di Taranto e alcune strutture private controinteressate. L’impugnazione aveva ad oggetto la delibera del Direttore generale dell’ASL di Taranto n. 1399 del 29 giugno 2022, relativa alla ripartizione del fondo aziendale 2022 per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali erogate dai professionisti e dalle strutture sanitarie private accreditate.
Censure formulate dal ricorrente
Il ricorrente sosteneva che la delibera avesse favorito aggregazioni di laboratori organizzate secondo il modello B1, determinando posizioni di abuso dominante e distorsioni della concorrenza a danno delle strutture appartenenti alle reti modello A.
In particolare, deduceva:
- la violazione della D.G.R. Puglia n. 736/2017 e il contrasto con gli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni del 2011;
- l’ammissione alla ripartizione del fondo di strutture non compatibili con la disciplina regionale;
- l’inosservanza dei limiti territoriali delle aggregazioni previsti dalla determinazione regionale n. 394 del 28 dicembre 2021;
- l’omesso controllo della Regione e dell’ASL sulle partecipazioni detenute in strutture operanti in più province o regioni;
- l’utilizzo, per le reti modello B1, di parametri storici riferiti al 2017, ritenuti non più coerenti con i requisiti tecnico-organizzativi delle strutture interessate.
Secondo il ricorrente, tali circostanze avrebbero prodotto un indebito vantaggio nella ripartizione dei tetti di spesa e conseguenze economiche e occupazionali negative per gli altri laboratori privati accreditati.
Difese dell’amministrazione e questione della clausola di salvaguardia
L’ASL di Taranto ha contestato puntualmente le censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero della salute, nella relazione istruttoria, ha condiviso le difese dell’ASL e ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva sottoscritto per il 2022 l’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, accettando la clausola di salvaguardia. Secondo il Ministero, tale sottoscrizione avrebbe valore di acquiescenza e comporterebbe la rinuncia alle impugnazioni relative ai provvedimenti riguardanti l’annualità contrattuale.
Il Consiglio di Stato non ha tuttavia esaminato la portata della clausola di salvaguardia, poiché la controversia è stata definita per una ragione processuale preliminare.
Trasposizione in sede giurisdizionale
Nella memoria di replica, il ricorrente ha comunicato che, a seguito dell’opposizione proposta da una controinteressata, il ricorso straordinario era stato trasposto in sede giurisdizionale e pendeva dinanzi al TAR Puglia – Sezione di Lecce, con il numero 68/2023.
La trasposizione impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario e sposta l’esame della controversia davanti al giudice amministrativo competente.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione Prima ha preso atto dell’avvenuta trasposizione e ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Non sono state quindi esaminate nel merito:
- la legittimità della ripartizione del fondo aziendale 2022;
- la compatibilità delle aggregazioni modello B1 con la disciplina regionale;
- i limiti territoriali delle aggregazioni;
- l’asserito omesso controllo sulle partecipazioni societarie;
- l’utilizzo dei parametri storici riferiti al 2017;
- gli effetti anticoncorrenziali e i danni economici prospettati;
- il valore della clausola di salvaguardia contenuta nell’accordo contrattuale.
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