Ordinanza n. 445/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti la “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare”, indetta con bando di concorso n. 246924 del 9 giugno 2025, codice concorso 250FT, di cui 15 posti per la Direzione Regionale della Sicilia ed in particolare: A) la graduatoria/elenco dei vincitori del medesimo concorso per la Direzione Regionale della Sicilia, approvata con atto della Direttrice Regionale prot n. 59528 del 27/11/2025 e pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente unitamente al relativo avviso; B) la nota del 23/12/2025 inviata a mezzo pec dall’amministrazione a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, ed i relativi allegati ivi inclusa la “graduatoria di merito con applicazione delle riserve dei posti”; C) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi il non conosciuto atto di approvazione dell’elenco dei vincitori da parte della Direttrice Regionale prot n. 59528 del 27/11/2025 nonché i parimenti non conosciuti verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione e approvazione della graduatoria finale di merito per la Regione Sicilia; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso, nonché ad ottenere la riformulazione della graduatoria, con conseguente ricollocazione in termini di posizionamento, tenendo conto del limite del 50% delle riserve, poiché il numero di riservisti ammessi al concorso ha superato la quota legale; nonché, avverso e per l’annullamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., della nota del 23 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate resistente, con riferimento all’istanza di accesso del 5/9 dicembre 2025, presentata dalla ricorrente a mezzo p.e.c. di pari data in relazione agli atti e alla documentazione inerente alla procedura selettiva in oggetto, ha comunicato che “…è differito l’accesso ai verbali della Commissione richiesti poiché non sono, ad oggi, nella materiale disponibilità di questo Ufficio che ne diventerà depositario solo al termine dello svolgimento della procedura selettiva, previa consegna da parte della stessa Commissione…” e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere senza ritardo copia della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori della selezione regionale e nota di differimento dell'accesso ai verbali della Commissione esaminatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, limitatamente ai posti destinati alla Direzione Regionale della Sicilia, deducendo il superamento del limite legale del 50% dei posti riservabili e chiedendo il proprio inserimento tra i vincitori e la riformulazione della graduatoria. Ha inoltre impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la nota con cui l'Agenzia delle Entrate aveva differito l'accesso ai verbali della Commissione, affermando di non averne ancora la materiale disponibilità. Nel giudizio si è costituito anche un controinteressato; gli altri controinteressati indicati in epigrafe non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto correttamente radicata la competenza del TAR Palermo, poiché la procedura e la graduatoria impugnata producono effetti limitati alla Regione Siciliana. Non ha ancora deciso né l'istanza cautelare né quella di accesso ex art. 116 c.p.a. e ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione dovrà fornire, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e mediante il PAT, chiarimenti documentati sulle modalità e sulla data di ricezione dell'autocertificazione del titolo di riserva dichiarato da un candidato, apparentemente non trasmessa alla ricorrente in sede di accesso, nonché sull'esito dell'eventuale prova asincrona relativa al posto congelato indicato nella graduatoria. La trattazione delle domande cautelare e di accesso è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026. Non risultano decisioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; la relativa istanza non è stata ancora decisa ed è stata rinviata dopo l'espletamento dell'istruttoria.
art. 29 c.p.a.
Non citato espressamente nel testo; la competenza territoriale è stata valutata in ragione dell'ambito regionale di efficacia della procedura e della graduatoria.
Massime di principio
- La competenza territoriale del TAR può essere radicata presso il tribunale della sede regionale quando la procedura selettiva e la graduatoria impugnata producono effetti limitati al territorio della Regione.
- Quando la decisione cautelare o quella sull'accesso richiedono chiarimenti documentali su fatti rilevanti e controversi, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio e rinviare la trattazione delle domande alla successiva camera di consiglio.
- Nel giudizio relativo a una procedura selettiva, l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati sulle modalità e sui tempi di acquisizione dei documenti utilizzati per la formazione della graduatoria, soprattutto quando tali documenti non risultino messi a disposizione dell'interessato in sede di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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